Avamprogetto O2
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine
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L 135/106 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019
Articolo 23
Periodo di conservazione dei dati nell'archivio comune di dati di identità
1. I dati di cui all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 4, sono cancellati in modo automatizzato dal CIR conformemente alle disposizioni in materia di conservazione dei dati del regolamento (UE) 2019/816.
2. Il fascicolo individuale è conservato nel CIR soltanto per il tempo in cui i corrispondenti dati sono conservati in almeno uno dei sistemi di informazione dell'UE i cui dati sono contenuti nel CIR. La creazione di un collegamento non incide sul periodo di conservazione di ciascuno dei singoli dati oggetto del collegamento.
Articolo 24
Registrazioni
1. Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/816, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel CIR conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 20 nel CIR. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:
a) lo Stato membro o l'agenzia dell'Unione che ha avviato l'interrogazione;
b) la finalità dell'accesso dell'utente che effettua l'interrogazione tramite il CIR;
c) la data e l'ora dell'interrogazione;
d) il tipo di dati usati per avviare l'interrogazione;
e) i risultati dell'interrogazione.
3. eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 21 nel CIR. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:
a) lo Stato membro o l'agenzia dell'Unione che ha avviato l'interrogazione;
b) la finalità dell'accesso dell'utente che effettua l'interrogazione tramite il CIR;
c) la data e l'ora dell'interrogazione;
d) ove sia creato un collegamento, i dati usati per avviare l'interrogazione e i risultati dell'interrogazione con indicazione
del sistema di informazione dell'UE da cui sono stati ottenuti i dati.
4. eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 22 nel CIR. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:
a) la data e l'ora dell'interrogazione;
b) i dati usati per avviare l'interrogazione;
c) i risultati dell'interrogazione;
d) lo Stato membro o l'agenzia dell'Unione che ha effettuato l'interrogazione del CIR.
Le autorità di controllo competenti, conformemente all'articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680, o il garante europeo della protezione dei dati, conformemente all'articolo 43 del regolamento (UE) 2016/794, verificano periodicamente, a intervalli non superiori a sei mesi, le registrazioni dell'accesso per controllare il rispetto delle procedure e delle condizioni di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.
5. Ciascuno Stato membro conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dalle proprie autorità e dal personale di tali autorità debitamente autorizzato a usare il CIR ai sensi degli articoli 20, 21 e 22. Ciascuna agenzia dell'Unione conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dal proprio personale debitamente autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22.