Avamprogetto O2
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine
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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/109
Articolo 29
Verifica manuale delle identità diverse e autorità responsabili
1. Fatto salvo il paragrafo 2, l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse è:
a) l'ufficio SIRENE degli Stati membri, per le corrispondenze emerse durante la creazione o l'aggiornamento di una
segnalazione SIS conformemente al regolamento (UE) 2018/1862;
b) l'autorità centrale dello Stato membro di condanna, per le corrispondenze emerse durante la registrazione o la
modifica dei dati nell'ECRIS-TCN conformemente all'articolo 5 o all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/816.
Il MID indica l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse nel fascicolo di conferma dell'identità.
2. L'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse nel fascicolo di conferma dell'identità è l'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha creato la segnalazione qualora sia creato un collegamento ai dati contenuti in una segnalazione:
a) di persone ricercate per l'arresto a fini di consegna o di estradizione di cui all'articolo 26 del regolamento
(UE) 2018/1862;
b) di persone scomparse o vulnerabili di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/1862;
c) di persone ricercate per presenziare a un procedimento giudiziario di cui all'articolo 34 del regolamento
(UE) 2018/1862;
d) di persone ai fini di controlli discreti, controlli di indagine o controlli specifici di cui all'articolo 36 del regolamento
(UE) 2018/1862.
3. L'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse ha accesso ai dati oggetto di collegamento contenuti nel pertinente fascicolo di conferma dell'identità e ai dati di identità oggetto del collegamento nel CIR e, se del caso, nel SIS. Essa esamina senza indugio le identità diverse. Una volta completata tale valutazione, l'autorità responsabile aggiorna il collegamento conformemente agli articoli 31, 32 e 33 e lo aggiunge senza indugio al fascicolo di conferma dell'identità.
4. Qualora sia creato più di un collegamento, l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse esamina ogni collegamento separatamente.
5. Se i dati per i quali risulta una corrispondenza erano già oggetto di un collegamento, l'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse valuta la creazione di nuovi collegamenti tenendo conto dei collegamenti esistenti.
Articolo 30
Collegamento giallo
1. Qualora non abbia avuto luogo alcuna verifica manuale dell'identità diversa, il collegamento tra dati di due o più sistemi di informazione dell'UE è classificato giallo nei seguenti casi:
a) il collegamento evidenzia gli stessi dati biometrici ma ha dati di identità simili o differenti;
b) il collegamento evidenzia dati di identità differenti ma condivide gli stessi dati del documento di viaggio e almeno
uno dei sistemi di informazione dell'UE non contiene dati biometrici della persona in questione;
c) il collegamento evidenzia gli stessi dati di identità ma ha dati biometrici differenti;
d) il collegamento ha dati di identità simili o differenti ed evidenzia gli stessi dati del documento di viaggio, ma ha dati
biometrici differenti.
2. Quando un collegamento è classificato giallo conformemente al paragrafo 1 si applica la procedura di cui all'articolo 29.