Avamprogetto O2
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine
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L 135/108 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019
Articolo 27
Rilevazione di identità multiple
1. È avviata una procedura di rilevazione di identità multiple nel CIR e nel SIS quando:
a) è creata o aggiornata una segnalazione su una persona nel SIS conformemente ai capi da VI a IX del regolamento
(UE) 2018/1862;
b) è creata o modificata una registrazione di dati nell'ECRIS-TCN conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE)
2019/816.
2. Se tra i dati di un sistema di informazione dell'UE di cui al paragrafo 1 figurano dati biometrici, il CIR e il SIS centrale effettuano la procedura di rilevazione delle identità multiple tramite il BMS comune. Il servizio comune di confronto biometrico raffronta i template biometrici ricavati dai nuovi dati biometrici con i template biometrici già presenti al suo interno e verifica se nel CIR o nel SIS centrale siano già conservati dati della stessa persona.
3. Oltre alla procedura di cui al paragrafo 2, il CIR e il SIS centrale effettuano la ricerca nei dati conservati, rispetti vamente, nel CIR e nel SIS centrale mediante l'ESP usando i seguenti dati:
a) cognomi; nomi; nomi e cognomi alla nascita, eventuali nomi e cognomi precedenti e «alias»; luogo di nascita, data di
nascita, genere e ogni cittadinanza posseduta, conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1862;
b) cognome; nome o nomi; data di nascita, luogo di nascita, luogo di nascita (città e paese), cittadinanza o cittadinanze
e genere, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/816.
4. Oltre alla procedura di cui ai paragrafi 2 e 3, il CIR e il SIS centrale effettuano la ricerca nei dati conservati, rispetti vamente, nel CIR e nel SIS centrale mediante l'ESP usando i dati del documento di viaggio.
5. La procedura di rilevazione di identità multiple è avviata unicamente per confrontare i dati disponibili in un sistema di informazione dell'UE con i dati disponibili negli altri sistemi di informazione dell'UE.
Articolo 28
Esito della procedura di rilevazione di identità multiple
1. Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4, non risulti alcuna corrispondenza, le procedure di cui all'articolo 27, paragrafo 1, proseguono conformemente agli strumenti giuridici che le disciplinano.
2. Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4, risultino una o più corrispondenze, il CIR e, se del caso, il SIS creano un collegamento tra i dati usati per avviare l'interrogazione e i dati per i quali è emersa la corrispondenza.
Qualora risultino più corrispondenze è creato un collegamento tra tutti i dati per i quali è emersa una corrispondenza. Se i dati erano già oggetto di un collegamento, questo è esteso ai dati usati per avviare l'interrogazione.
3. Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4, risultino una o più corrispondenze e i dati di identità dei fascicoli oggetto del collegamento siano gli stessi o simili, è creato un collegamento bianco conformemente all'articolo 33.
4. Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4, risultino una o più corrispondenze e i dati di identità dei fascicoli oggetto del collegamento non possano essere considerati simili, è creato un collegamento giallo conformemente all'articolo 30 e si applica la procedura di cui all'articolo 29.
5. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 69 per stabilire le procedure per determinare i casi in cui è possibile considerare che i dati di identità sono identici o simili.
6. I collegamenti sono conservati nel fascicolo di conferma dell'identità di cui all'articolo 34.
7. La Commissione, in collaborazione con eu-LISA, stabilisce con atti di esecuzione le norme tecniche per creare i collegamenti tra i dati di diversi sistemi di informazione dell'UE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 70, paragrafo 2.