Avamprogetto O2
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine
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L 135/120 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019
Articolo 53
Cooperazione tra le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati
1. Le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, cooperano attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato dell'uso delle componenti dell'interoperabilità e dell'applicazione delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare se il garante europeo della protezione dei dati o un'autorità nazionale di controllo constata notevoli differenze tra le pratiche degli Stati membri o trasferimenti potenzialmente illeciti nell'uso dei canali di comunicazione delle componenti dell'interoperabilità.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è assicurato il controllo coordinato a norma dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725.
3. Entro il 12 giugno 2021 e, successivamente, ogni due anni, il comitato europeo per la protezione dei dati trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, a Europol, all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e a eu-LISA una relazione congiunta sulle sue attività ai sensi del presente articolo. Tale relazione comprende un capitolo su ciascuno Stato membro redatto dall'autorità di controllo dello Stato membro interessato.
CAPO VIII Responsabilità
Articolo 54
Responsabilità di eu-LISA in fase di progettazione e sviluppo
1. eu-LISA garantisce che le infrastrutture centrali delle componenti dell'interoperabilità siano gestite conformemente al presente regolamento.
2. Le componenti dell'interoperabilità sono ospitate da eu-LISA nei suoi siti tecnici e forniscono le funzionalità di cui al presente regolamento nel rispetto delle condizioni di sicurezza, disponibilità, qualità e prestazione di cui all'articolo 55, paragrafo 1.
3. eu-LISA è responsabile dello sviluppo delle componenti dell'interoperabilità e di ogni adattamento necessario per istituire l'interoperabilità tra i sistemi centrali dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, del SIS, dell'Eurodac e dell'ECRIS-TCN e l'ESP, il BMS comune, il CIR, il MID e il CRRS.
Fatto salvo l'articolo 62, eu-LISA non ha accesso a nessuno dei dati personali trattati attraverso l'ESP, il BMS comune, il CIR o il MID.
eu-LISA definisce la progettazione dell'architettura fisica delle componenti dell'interoperabilità, comprese le rispettive infrastrutture di comunicazione, e le specifiche tecniche e la loro evoluzione per quanto riguarda l'infrastruttura centrale e l'infrastruttura di comunicazione sicura, che sono adottate dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole della Commissione. eu-LISA provvede anche agli adattamenti del SIS, dell'Eurodac o dell'ECRIS-TCN resi necessari dall'in teroperabilità e previsti dal presente regolamento.
eu-LISA sviluppa e implementa le componenti dell'interoperabilità non appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e l'adozione da parte della Commissione delle misure di cui all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 7, all'articolo 28, paragrafi 5 e 7, all'articolo 37, paragrafo 4, all'articolo 38, paragrafo 3, all'articolo 39, paragrafo 5, all'articolo 43, paragrafo 5, e all'articolo 74, paragrafo 10.
Lo sviluppo comporta l'elaborazione e l'applicazione delle specifiche tecniche, il collaudo e la gestione e il coordi namento generale del progetto.
4. In fase di progettazione e di sviluppo, è istituito un consiglio di gestione del programma composto di un massimo di 10 membri. Esso è costituito da sette membri nominati dal consiglio di amministrazione di eu-LISA tra i suoi membri o i supplenti, dal presidente del gruppo consultivo sull'interoperabilità di cui all'articolo 71, da un membro che rappresenta eu-LISA nominato dal suo direttore esecutivo e da un membro nominato dalla Commissione. I membri nominati dal consiglio di amministrazione di eu-LISA sono eletti soltanto tra detti Stati membri che sono pienamente vincolati, in base al diritto dell'Unione, dagli strumenti giuridici che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, il funzio namento e l'uso di tutti i sistemi di informazione dell'UE e che partecipano alle componenti dell'interoperabilità.
5. Il consiglio di gestione del programma si riunisce periodicamente, almeno tre volte a trimestre. Esso garantisce l'adeguata gestione della fase di progettazione e sviluppo delle componenti dell'interoperabilità.
Il consiglio di gestione del programma presenta mensilmente relazioni scritte al consiglio di amministrazione di eu-LISA sui progressi del progetto. Il consiglio di gestione del programma non ha potere decisionale, né mandato di rappresentare i membri del consiglio di amministrazione di eu-LISA.