Avamprogetto O2
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine
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L 135/122 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019
Articolo 56
Responsabilità degli Stati membri
1. Ciascuno Stato membro è responsabile di quanto segue:
a) la connessione all'infrastruttura di comunicazione dell'ESP e del CIR;
b) l'integrazione dei sistemi e delle infrastrutture nazionali esistenti con l'ESP, il CIR e il MID;
c) l'organizzazione, la gestione, il funzionamento e la manutenzione della propria infrastruttura nazionale esistente e
della sua connessione alle componenti dell'interoperabilità;
d) la gestione e le modalità di accesso all'ESP, al CIR e al MID del personale debitamente autorizzato delle autorità
nazionali competenti, quale che sia il tipo di autorizzazione, a norma del presente regolamento, nonché la creazione e l'aggiornamento periodico di un elenco di tale personale con le relative qualifiche;
e) l'adozione delle misure legislative di cui all'articolo 20, paragrafo 5, e paragrafo 6, ai fini dell'accesso al CIR a fini di
identificazione;
f) la verifica manuale delle identità diverse di cui all'articolo 29;
g) la conformità ai requisiti di qualità dei dati stabiliti dal diritto dell'Unione;
h) la conformità alle norme di ciascun sistema di informazione dell'UE riguardanti la sicurezza e l'integrità dei dati
personali;
i) la correzione delle carenze riscontrate nella relazione di valutazione della Commissione riguardante la qualità dei dati
di cui all'articolo 37, paragrafo 5.
2. Ciascuno Stato membro provvede alla connessione delle rispettive autorità designate al CIR.
Articolo 57
Responsabilità di Europol
1. Europol provvede al trattamento delle interrogazioni dei dati Europol effettuate tramite l'ESP e adatta di conseguenza la sua interfaccia QUEST («Querying Europol Systems») per i dati con un livello di protezione minimo.
2. Europol è responsabile della gestione e delle modalità d'uso e di accesso all'ESP e all'archivio comune di dati di identità da parte del suo personale debitamente autorizzato, a norma del presente regolamento, nonché della creazione e dell'aggiornamento periodico di un elenco di tale personale con le relative qualifiche.
Articolo 58
Responsabilità dell'unità centrale ETIAS
L'unità centrale ETIAS è responsabile di quanto segue:
a) la verifica manuale delle identità diverse a norma dell'articolo 29;
b) la rilevazione di identità multiple tra i dati conservati nell'EES, nel VIS, nell'Eurodac e nel SIS di cui all'articolo 65.
CAPO IX Modifiche di altri strumenti dell'Unione
Articolo 59
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1726
Il regolamento (UE) 2018/1726 è così modificato:
1) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
Qualità dei dati
1. Fatte salve le responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda i dati inseriti nei sistemi sotto la responsa bilità operativa dell'Agenzia, quest'ultima, in stretta collaborazione con i suoi gruppi consultivi, predispone, per tutti i sistemi di cui ha la responsabilità operativa, procedure e meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati, indicatori comuni della qualità dei dati e norme minime di qualità per conservare i dati, in conformità degli strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi di informazione e dell'articolo 37 dei regolamenti (UE) 2019/817 (*) e (UE) 2019/818 (**) del Parlamento europeo e del Consiglio.