Avamprogetto O2

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 35Fedlex · Progetto

22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/119

4. Gli Stati membri forniscono a eu-LISA i dettagli di contatto di tutte le autorità competenti a esaminare e rispondere alle richieste di cui agli articoli 47 e 48 e verificano periodicamente se tali dettagli di contatto sono aggiornati.

5. eu-LISA sviluppa il portale web e ne garantisce la gestione tecnica.

6. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 69 che stabilisce norme dettagliate sul funzio namento del portale web, compresa l'interfaccia utente, le lingue in cui il portale web è disponibile e il modello di posta elettronica.

Articolo 50

Comunicazione di dati personali a paesi terzi, organizzazioni internazionali e soggetti privati

Fatti salvi l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 767/2008, gli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2016/794, l'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226, l'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240 e la consultazione delle banche dati Interpol attraverso l'ESP in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del presente regolamento, che sono conformi alle disposizioni del capo V del regolamento (UE) 2018/1725 e del capo V del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali conservati nelle componenti dell'interoperabilità o da queste trattati o consultati non sono trasferiti o messi a disposizione di paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti privati.

Articolo 51

Controllo delle autorità di controllo

1. Ciascuno Stato membro assicura che le autorità di controllo monitorino indipendentemente la legittimità del trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento da parte dello Stato membro interessato, compresa la loro trasmissione alle componenti dell'interoperabilità e viceversa.

2. Ciascuno Stato membro provvede affinché le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali adottate ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 siano altresì applicabili, ove necessario, in merito all'accesso alle componenti dell'interoperabilità da parte delle autorità di polizia e delle autorità designate, anche per quanto riguarda i diritti delle persone i cui dati sono così consultati.

3. Le autorità di controllo provvedono affinché, almeno ogni quattro anni, sia svolto un audit dei trattamenti di dati personali da parte delle autorità nazionali competenti ai fini del presente regolamento conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit.

Le autorità di controllo pubblicano ogni anno il numero delle richieste di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati personali, le conseguenti azioni intraprese e il numero delle rettifiche, cancellazioni e limitazioni del trattamento effettuate in seguito alle richieste degli interessati.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità di controllo dispongano delle risorse e delle competenze sufficienti per assolvere i compiti loro assegnati dal presente regolamento.

5. Gli Stati membri comunicano qualsiasi informazione richiesta da un'autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, le forniscono informazioni sulle attività svolte confor memente alle loro responsabilità ai sensi del presente regolamento. Gli Stati membri consentono alle autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 di accedere alle loro registrazioni di cui agli articoli 10, 16, 24 e 36 del presente regolamento, di accedere alle loro giustificazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento, e di accedere in qualsiasi momento a tutti i loro locali utilizzati ai fini dell'interoperabilità.

Articolo 52

Audit del garante europeo della protezione dei dati

Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni quattro anni sia svolto un audit delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuate da eu-LISA, dall'unità centrale ETIAS e da Europol ai fini del presente regolamento conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit. Una relazione su tale audit è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, a eu-LISA, alla Commissione, agli Stati membri e all'agenzia dell'Unione interessata. A eu-LISA, all'unità centrale ETIAS e a Europol è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'a dozione della relazione.

eu-LISA e l'unità centrale ETIAS ed Europol forniscono al garante europeo della protezione dei dati le informazioni da questo richieste, consentono al garante europeo della protezione dei dati di accedere a tutti i documenti che richiede e alle loro registrazioni di cui agli articoli 10, 16, 24 e 36 e gli consentono di accedere in qualsiasi momento a tutti i loro locali.