Avamprogetto O2
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine
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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/117
b) ogni persona o Stato membro che abbia subito danni materiali o immateriali in conseguenza di qualsiasi atto
incompatibile con il presente regolamento compiuto da Europol, dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera o da eu-LISA, ha diritto al risarcimento da parte dell'agenzia in questione.
Lo Stato membro interessato, Europol, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera o eu-LISA sono esonerati, in tutto o in parte, dalla responsabilità a norma del primo comma se provano che l'evento dannoso non è loro imputabile.
2. Uno Stato membro è responsabile di ogni eventuale danno arrecato alle componenti dell'interoperabilità conseguente all'inosservanza degli obblighi del presente regolamento, a meno che e nella misura in cui eu-LISA o un altro Stato membro vincolato al presente regolamento abbia omesso di adottare provvedimenti ragionevolmente idonei a prevenire il danno o ridurne al minimo l'impatto.
3. Le azioni proposte nei confronti di uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro convenuto. Le azioni proposte nei confronti del titolare del trattamento o eu-LISA per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soggette alle condizioni previste dai trattati.
Articolo 47
Diritto di informazione
1. L'autorità che raccoglie i dati personali da conservare nel BMS comune, nel CIR o nel MID fornisce alle persone i cui dati sono raccolti con le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, agli articoli 12 e 13 della direttiva (UE) 2016/680 e agli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725. L'autorità fornisce le informazioni al momento della raccolta di tali dati.
2. Tutte le informazioni sono messe a disposizione utilizzando un linguaggio chiaro e semplice, in una versione linguistica comprensibile all'interessato o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Ciò comprende la comunicazione di informazioni in modo consono all'età dei minori interessati.
3. Le norme sul diritto all'informazione contenute nelle norme dell'Unione applicabili in materia di protezione dei dati si applicano ai dati personali registrati nell'ECRIS-TCN e trattati ai fini del presente regolamento.
Articolo 48
Diritto di accesso ai dati personali, di rettifica e di cancellazione degli stessi conservati nel MID e limitazione del loro trattamento
1. Per esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 18 del regolamento (UE) 2016/679, agli articoli da 17 a 20 del regolamento (UE) 2018/1725 e agli articoli 14, 15 e 16 della direttiva (UE) 2016/680, l'interessato ha il diritto di rivolgersi all'autorità competente di qualsiasi Stato membro, che esamina la richiesta e vi risponde.
2. Lo Stato membro che ha esaminato tale richiesta risponde senza indebito ritardo e in ogni caso entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta. Tale termine può essere prorogato di 15 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Lo Stato membro che ha esaminato la richiesta informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Gli Stati membri possono stabilire che tali risposte siano fornite da uffici centrali.
3. Qualora la richiesta di rettifica o cancellazione dei dati personali sia presentata a uno Stato membro diverso da quello competente per la verifica manuale delle identità diverse, lo Stato membro al quale è stata presentata contatta le autorità dello Stato membro competente per la verifica manuale delle identità diverse entro sette giorni. Lo Stato membro competente per la verifica manuale delle identità diverse verifica senza indebito ritardo, in ogni caso entro 30 giorni da tale contatto, l'esattezza dei dati e la liceità del loro trattamento Tale termine può essere prorogato di 15 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Lo Stato membro competente per la verifica manuale delle identità diverse informa lo Stato membro che l'ha contattato in merito a tale proroga unitamente ai motivi del ritardo. L'interessato è informato dallo Stato membro che ha contattato l'autorità dello Stato membro competente per la verifica manuale delle identità diverse in merito al prosieguo della procedura.