Avamprogetto O2
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine
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L 135/116 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019
Articolo 43
Incidenti di sicurezza
1. È considerato incidente di sicurezza l'evento che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza delle componenti dell'interoperabilità e può causare danni o perdite ai dati ivi conservati, in particolare quando possono essere stati consultati dati senza autorizzazione o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.
2. Ogni incidente di sicurezza è gestito in modo da garantire una risposta rapida, efficace e adeguata.
3. Fatte salve la notifica e la comunicazione di una violazione dei dati personali a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/679, dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2016/680, o di entrambi, gli Stati membri notificano senza indugio qualsiasi incidente di sicurezza alla Commissione, a eu-LISA, alle autorità di controllo competenti e al garante europeo della protezione dei dati
Fatti salvi gli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725 e l'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/794, l'unità centrale ETIAS ed Europol notificano senza indugio qualsiasi incidente di sicurezza alla Commissione, a eu-LISA e al garante europeo della protezione dei dati.
Qualora si verifichi un incidente di sicurezza in relazione all'infrastruttura centrale delle componenti dell'interoperabilità, eu-LISA ne dà immediatamente notifica alla Commissione e al garante europeo della protezione dei dati.
4. Le informazioni sull'incidente di sicurezza che ha o può avere ripercussioni sul funzionamento delle componenti dell'interoperabilità o sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati sono fornite senza indugio agli Stati membri, all'unità centrale ETIAS e a Europol e registrate secondo il piano di gestione degli incidenti stabilito da eu-LISA.
5. Gli Stati membri interessati, l'unità centrale ETIAS, Europol ed eu-LISA cooperano in caso di incidente di sicurezza. La Commissione stabilisce con atti di esecuzione le modalità di tale procedura di cooperazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 70, paragrafo 2.
Articolo 44
Verifica interna
Gli Stati membri e le pertinenti agenzie dell'Unione provvedono affinché ciascuna autorità con diritto di accesso alle componenti dell'interoperabilità adotti le misure necessarie per verificare la propria conformità al presente regolamento e cooperi, se necessario, con l'autorità di controllo.
I titolari del trattamento di cui all'articolo 40 adottano le misure necessarie per verificare la conformità del trattamento dei dati a norma del presente regolamento, anche attraverso la verifica frequente delle registrazioni di cui agli articoli 10, 16, 24 e 36, e cooperare, laddove necessario, con le autorità di controllo e con il garante europeo della protezione dei dati.
Articolo 45
Sanzioni
Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi uso improprio, trattamento o scambio di dati in contrasto con il presente regolamento sia punibile ai sensi della legislazione nazionale. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 46
Responsabilità
1. Fatti salvi il diritto al risarcimento e la responsabilità da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2018/1725:
a) ogni persona o Stato membro che abbia subito danni materiali o immateriali in conseguenza di un trattamento
illecito di dati personali o di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente regolamento compiuti da uno Stato membro ha diritto al risarcimento da parte di tale Stato membro;