Avamprogetto O2

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine

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L 135/124 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019

d) la lettera mm) è sostituita dalla seguente:

«mm) provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II in conformità dell'articolo 41, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1861 e dell'articolo 56, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1862, nonché dell'elenco degli uffici dei sistemi nazionali del SIS II (N.SIS) e degli uffici SIRENE di cui, rispettivamente, all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1861 e all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1862, come pure dell'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, dell'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240, dell'elenco delle autorità centrali di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816 e dell'elenco delle autorità di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 e all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818.»;

3) all'articolo 22, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Europol e Eurojust possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il SIS II, in relazione all'applicazione della decisione 2007/533/GAI.

L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il SIS, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) 2016/1624.

Europol può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il VIS, in relazione all'applicazione della decisione 2008/633/GAI, o questioni concernenti l'Eurodac, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013.

Europol può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti l'EES, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) 2017/2226, o questioni concernenti l'ETIAS, in relazione al regolamento (UE) 2018/1240.

L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore anche quando è all'ordine del giorno una questione concernente l'ETIAS in relazione all'appli cazione del regolamento (UE) 2018/1240.

Europol, Eurojust e la Procura europea possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori quando è all'ordine del giorno una questione concernente il regolamento (UE) 2019/816.

Europol, Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori quando è all'ordine del giorno una questione concernente il regolamento (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.

Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa essere rilevante, a presenziare alle riunioni in veste di osservatore.»;

4) all'articolo 24, paragrafo 3, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p) fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari, stabilire le clausole di riservatezza per conformarsi

all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1987/2006, all'articolo 17 della decisione 2007/533/GAI, all'articolo 26, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 603/2013, all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226, all'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240, all'articolo 11, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2019/816 e all'articolo 55, paragrafo 2, dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818;»;

5) l'articolo 27 è così modificato:

a) al paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

«d bis) gruppo consultivo sull'interoperabilità;»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Europol, Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera possono nominare un rappre sentante ciascuno in seno al gruppo consultivo SIS II.

Europol può nominare un rappresentante in seno ai gruppi consultivi VIS ed Eurodac ed EES-ETIAS.

L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può nominare anche un rappresentante in seno al gruppo consultivo EES-ETIAS.

Eurojust, Europol olamento si applica al trattamento delle informazioni sull'identità dei cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di condanne negli Stati meCRIS-TCN.

Europol, Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera possono nominare un rappresentante ciascuno in seno al gruppo consultivo sull'interoperabilità.».