Avamprogetto O2
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine
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L 135/118 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019
4. Qualora la richiesta di rettifica o cancellazione dei dati personali sia presentata a uno Stato membro in cui l'unità centrale ETIAS sia competente per la verifica manuale delle identità diverse, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta contatta entro sette giorni l'unità centrale ETIAS per chiedere un suo parere. L'unità centrale ETIAS esprime il proprio parere senza indebito ritardo e in ogni caso entro 30 giorni dalla data in cui è stata contattata. Tale termine può essere prorogato di 15 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. L'interessato è informato dallo Stato membro che ha contattato l'unità centrale ETIAS in merito al prosieguo della procedura.
5. Qualora da un esame emerga che i dati conservati nel MID sono inesatti o sono stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente per la verifica manuale delle identità diverse o, ove non vi sia uno Stato membro competente per la verifica manuale delle identità diverse o qualora l'unità centrale ETIAS sia responsabile della verifica manuale delle identità diverse, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta provvede a rettificare o cancellare tali dati senza indebito ritardo. L'interessato è informato per iscritto che i suoi dati sono stati rettificati o cancellati.
6. Qualora i dati conservati nel MID siano modificati da uno Stato membro durante il loro periodo di conservazione, tale Stato membro effettua il trattamento di cui all'articolo 27 e, se del caso, all'articolo 29 per determinare se i dati modificati debbano essere oggetto di un collegamento. Qualora dal trattamento non risulti alcuna corrispondenza, tale Stato membro cancella i dati dal fascicolo di conferma dell'identità. Qualora dal trattamento automatizzato risultino uno o più corrispondenze, tale Stato membro crea o aggiorna il relativo collegamento conformemente alle disposizioni pertinenti del presente regolamento.
7. Qualora non ritenga che i dati conservati nel MID siano inesatti o siano stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente per la verifica manuale delle identità diverse o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta adotta una decisione amministrativa con la quale illustra per iscritto senza indugio all'interessato la ragione per cui non intende rettificare o cancellare i dati che lo riguardano.
8. La decisione di cui al paragrafo 7 fornisce all'interessato informazioni sulla possibilità di impugnare la decisione adottata sulla richiesta di accesso, rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati personali e, se del caso, informazioni su come intentare un'azione o presentare un reclamo dinanzi alle autorità competenti o alle autorità giurisdizionali competenti e su qualunque tipo di assistenza, anche da parte delle autorità di controllo.
9. La richiesta di accesso, rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati personali contiene le informazioni necessarie per identificare l'interessato. Tali informazioni sono utilizzate unicamente per consentire l'esercizio dei diritti di cui al presente articolo e sono cancellate subito dopo.
10. Lo Stato membro competente per la verifica manuale delle identità diverse o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta conserva una registrazione scritta della presentazione di una richiesta di accesso, rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati personali e di come è stata trattata e mette senza indugio tale registrazione a disposizione delle autorità di controllo.
11. Il presente articolo lascia impregiudicate le limitazioni e le restrizioni riguardo ai diritti di cui al presente articolo ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680.
Articolo 49
Portale web
1. È istituito un portale web allo scopo di facilitare l'esercizio del diritto di accesso, rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati personali.
2. Il portale web contiene informazioni sui diritti e sulle procedure di cui agli articoli 47 e 48 e un'interfaccia utente che consente alle persone i cui dati sono trattati nel MID e che sono state informate della presenza di un collegamento rosso ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, di ricevere le informazioni di contatto dell'autorità competente dello Stato membro competente per la verifica manuale delle identità diverse.
3. Per ottenere le informazioni di contatto dell'autorità competente dello Stato membro responsabile della verifica manuale delle identità diverse, la persona i cui dati sono trattati nel MID dovrebbe inserire il riferimento all'autorità responsabile della verifica manuale delle identità diverse di cui all'articolo 34, lettera d). Il portale web utilizza tale riferimento per estrarre le informazioni di contatto dell'autorità competente dello Stato membro responsabile della verifica manuale delle diverse identità. Il portale web comprende anche un modello di posta elettronica per facilitare la comunicazione tra l'utente del portale e l'autorità competente dello Stato membro responsabile della verifica manuale delle identità diverse. Tale indirizzo di posta elettronica include un campo per il numero di identificazione unico di cui all'articolo 34, lettera c), per consentire all'autorità competente dello Stato membro competente per la verifica manuale di identità diverse di identificare i dati in questione.