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Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine

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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/125

Articolo 60

Modifiche del regolamento (UE) n. 2018/1862

Il regolamento (UE) 2018/1862 è così modificato:

1) all'articolo 3 sono aggiunti i seguenti punti:

«18) “ESP”: il portale di ricerca europeo quale istituito dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

19) “BMS comune”: il servizio comune di confronto biometrico quale istituito dall'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818;

20) “CIR”: l'archivio comune di dati di identità quale istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818;

21) “MID”: il rilevatore di identità multiple quale istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818.

(*) Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2018, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85)»;

2) l'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 1 le lettere sono sostituite dalle seguenti:

«b) un sistema nazionale (N.SIS) in ciascuno Stato membro, composto dei sistemi di dati nazionali che comunicano con il SIS centrale, e che includa almeno un N.SIS di riserva (backup site) nazionale o condiviso;

c) un'infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS, il CS-SIS di riserva e l'NI-SIS (“infrastruttura di comuni cazione”) che fornisce una rete virtuale cifrata dedicata ai dati SIS e provvede allo scambio di dati tra gli uffici SIRENE di cui all'articolo 7, paragrafo 2; e

d) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il CS-SIS e le infrastrutture centrali dell'ESP, del BMS comune e del MID. »;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«8. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, i dati SIS sulle persone e sui documenti di identità possono essere consultati tramite l'ESP.

9. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, i dati SIS sulle persone e sui documenti di identità possono essere trasmessi tramite l'infrastruttura di comunicazione sicura prevista al paragrafo 1, lettera d). La trasmissione è limitata alla misura in cui i dati siano necessari ai fini del regolamento (UE) 2019/818.»;

3) all'articolo 7 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Gli uffici SIRENE provvedono alla verifica manuale delle identità diverse a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/818. Nella misura necessaria ad assolvere tale compito, gli uffici SIRENE hanno accesso ai dati conservati nel CIR e nel MID per le finalità previste agli articoli 21 e 26 del regolamento (UE) 2019/818.»;

4) all'articolo 12, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri provvedono affinché ogni accesso ai dati personali tramite l'ESP sia registrato per verificare la legittimità dell'interrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati e ai fini dell'autocontrollo e dell'in tegrità e sicurezza ei dati.»;

5) all'articolo 44, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«f) della verifica delle identità diverse e del contrasto della frode di identità in conformità del capo V del regolamento (UE) 2019/818.»;