Avamprogetto O2

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 45Fedlex · Progetto

22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/129

Articolo 63

Periodo transitorio per l'uso del portale di ricerca europeo

1. Per un periodo di due anni a partire dall'entrata in funzione dell'ESP gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 4, non si applicano e l'uso del portale è facoltativo.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 69 al fine di modificare il presente regolamento prorogando una volta il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo di non oltre un anno, qualora una valutazione dell'attuazione dell'ESP abbia dimostrato che tale proroga è necessaria in particolare in vista dell'impatto dell'entrata in funzione dell'ESP sull'organizzazione e la lunghezza delle verifiche di frontiera.

Articolo 64

Periodo transitorio per l'applicazione delle disposizioni sull'accesso all'archivio comune di dati di identità a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi

L'articolo 22 si applica a partire dalla data di entrata in funzione del CIR di cui all'articolo 68, paragrafo 3.

Articolo 65

Periodo transitorio per il rilevatore di identità multiple

1. Per un periodo di un anno dopo che eu-LISA comunica il completamento del collaudo del MID di cui all'articolo 68, paragrafo 4, lettera b), e prima dell'entrata in funzione del MID, l'unità centrale ETIAS è competente per effettuare le rilevazioni di identità multiple tra i dati conservati nell'EES, nel VIS, nell'Eurodac e nel SIS. Le rilevazioni di identità multiple sono effettuate usando esclusivamente i dati biometrici.

2. Qualora dall'interrogazione risultino uno o più riscontri positivi e i dati di identità dei fascicoli oggetto del collegamento siano gli stessi o simili, è creato un collegamento bianco conformemente all'articolo 33.

Qualora dall'interrogazione risultino uno o più riscontri positivi e i dati di identità dei fascicoli oggetto del collegamento non possano essere considerati simili, è creato un collegamento giallo conformemente all'articolo 30 e si applica la procedura di cui all'articolo 29.

Qualora risultino più riscontri positivi è creato un collegamento tra tutti i dati per i quali è emerso un riscontro positivo.

3. Qualora sia creato un collegamento giallo il MID permette all'unità centrale ETIAS di consultare i dati di identità presenti nei vari sistemi di informazione dell'UE.

4. Qualora sia creato un collegamento con una segnalazione nel SIS diversa da una segnalazione creata ai sensi dell'ar ticolo 3 del regolamento (UE) 2018/1860, degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 2018/1861 o dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2018/1862, il MID permette all'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha creato la segnalazione di consultare i dati di identità presenti nei vari sistemi di informazione.

5. L'unità centrale ETIAS o, nei casi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha creato la segnalazione accede ai dati contenuti nel fascicolo di conferma dell'identità ed esamina le identità diverse, aggiorna il collegamento conformemente agli articoli 31, 32 e 33 e lo aggiunge al fascicolo di conferma dell'i dentità.

6. L'unità centrale ETIAS comunica alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 67, paragrafo 3, solo dopo che tutti i collegamenti gialli siano stati verificati manualmente e i loro status aggiornati in collegamenti verdi, bianchi o rossi.

7. Se necessario gli Stati membri forniscono assistenza all'unità centrale ETIAS ai fini dello svolgimento delle rilevazioni di identità multiple a norma del presente articolo.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 69 al fine di modificare il presente regolamento prorogando il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo di sei mesi, rinnovabile due volte per sei mesi alla volta. Tale proroga è concessa unicamente a seguito di una valutazione del tempo stimato per completare le rilevazioni di identità multiple di cui al presente articolo che dimostri che le rilevazioni di identità multiple non possono essere completate prima dello scadere del termine restante ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo o di qualsiasi proroga in corso, per motivi indipendenti dall'unità centrale ETIAS e che non sia possibile applicare misure correttive. La valutazione è effettuata al più tardi tre mesi prima della scadenza di tale termine o della proroga in corso.