Avamprogetto O2
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine
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L 135/126 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019
6) all'articolo 74, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 4, e dei paragrafi 3, 4 e 6 del presente articolo, eu-LISA memorizza nell'ar chivio centrale per le relazioni e statistiche di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/818 i dati di cui dell'ar ticolo 15, paragrafo 4, e al paragrafo 3 del presente articolo, che non consentono l'identificazione delle persone fisiche.
eu-LISA permette alla Commissione e agli organismi di cui al paragrafo 6 del presente articolo di ottenere relazioni e statistiche personalizzate. Su richiesta, eu-LISA concede agli Stati membri, alla Commissione, a Europol e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera l'accesso all'archivio centrale per le relazioni e le statistiche in conformità dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/818.».
Articolo 61
Modifiche del regolamento (UE) 2019/816
Il regolamento (UE) 2019/816 è così modificato:
1) all'articolo 1 è aggiunta la lettera seguente:
«c) le condizioni alle quali l'ECRIS-TCN concorre ad agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nell'ECRIS-TCN conformemente alle condizioni e ai fini di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), conservando nel CIR i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici.
(*) Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85)»;
2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica al trattamento delle informazioni sull'identità dei cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di condanne negli Stati membri, allo scopo di individuare gli Stati membri in cui sono state pronunciate tali condanne. Ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto ii), le disposizioni del presente regolamento che si applicano ai cittadini di paesi terzi si applicano anche ai cittadini dell'Unione che hanno anche la cittadinanza di un paese terzo e che sono stati oggetto di condanne negli Stati membri. Il presente regolamento inoltre agevola e aiuta nella corretta identificazione delle persone, in conformità del presente regolamento e del regolamento (UE) 2019/818.»;
3) l'articolo 3 è così modificato:
a) il punto 8) è soppresso;
b) sono aggiunti i punti seguenti:
«19) “CIR”, l'archivio comune di dati di identità quale istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818;
20) “dati dell'ECRIS-TCN”, tutti i dati conservati nel sistema centrale dell'ECRIS-TCN e nel CIR conformemente all'articolo 5;
21) “ESP”, il portale di ricerca europeo istituito dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818.»;
4) all'articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) un sistema centrale;»;
b) è inserita la lettera seguente:
«a bis) il CIR;»;
c) è aggiunta la lettera seguente:
«e) un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e le infrastrutture centrali dell'ESP e del CIR;»;
5) l'articolo 5 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Per ciascun cittadino condannato di un paese terzo, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna crea un registro dei dati in ECRIS-TCN. La registrazione dei dati comprende:»;