Avamprogetto O2
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 44Fedlex · Progetto
L 135/128 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.5.2019
15) all'articolo 41, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le condanne pronunciate prima della data dell'avvio dell'inserimento dei dati ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, le autorità centrali creano la registrazione di dati individuale nel sistema centrale e nel CIR come segue:
a) i dati alfanumerici che devono essere inseriti nel sistema centrale e nel CIR entro la fine del periodo di cui all'articolo 35, paragrafo 2;
b) i dati relativi alle impronte digitali che devono essere inseriti nel CIR entro due anni dall'entrata in funzione ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4.».
CAPO X Disposizioni finali
Articolo 62
Comunicazione e valutazione
1. Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e di eu-LISA ha accesso alla consultazione, unicamente per elaborare relazioni e statistiche, del numero di interrogazioni per utente del profilo ESP.
Non è possibile l'identificazione individuale dai dati.
2. Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e di eu-LISA ha accesso alla consultazione dei seguenti dati relativi al CIR, unicamente per elaborare relazioni e statistiche:
a) numero di interrogazioni ai fini degli articoli 20, 21 e 22;
b) cittadinanza, genere e anno di nascita della persona interessata;
c) tipo del documento di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio;
d) numero di interrogazioni effettuate con dati biometrici e senza.
Non è possibile l'identificazione individuale dai dati.
3. Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e di eu-LISA ha accesso alla consultazione dei seguenti dati relativi al MID, unicamente per elaborare relazioni e statistiche:
a) numero di interrogazioni effettuate con dati biometrici e senza;
b) numero di ciascun tipo di collegamento e i sistemi di informazione dell'UE contenenti i dati di collegamento;
c) periodo di tempo in cui un collegamento giallo e rosso è rimasto nel sistema.
Non è possibile l'identificazione individuale dai dati.
4. Il personale debitamente autorizzato dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ha accesso alla consultazione dei dati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo ai fini dell'esecuzione delle analisi del rischio e delle valutazioni delle vulnerabilità di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (38).
5. Il personale debitamente autorizzato di Europol ha accesso alla consultazione dei dati di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo ai fini dell'esecuzione delle analisi strategiche, tematiche e operative di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2016/794.
6. Ai fini dei paragrafi l, 2 e 3, eu-LISA conserva i dati di cui a tali paragrafi nel CRRS. Non è possibile l'identifi cazione individuale dai dati figuranti nel CRRS, ma i dati permettono alle autorità di cui ai paragrafi l, 2 e 3 di ricavare relazioni e dati statistici personalizzabili al fine di migliorare l'efficienza delle verifiche di frontiera, assistere le autorità nel trattamento delle domande di visto e sostenere politiche migratorie dell'Unione basate su dati concreti.
7. Su richiesta, la Commissione mette a disposizione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali le informazioni pertinenti al fine di valutare l'impatto del presente regolamento sui diritti fondamentali.
(38) Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).