Avamprogetto O2

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 51 pagine

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22.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/127

b) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Il CIR contiene i dati di cui al paragrafo 1, lettera b), e i seguenti dati di cui al paragrafo 1, lettera a): cognome; nome o nomi; data di nascita; luogo di nascita (città e paese); la o le cittadinanze; sesso; se del caso, nomi precedenti e, ove disponibili, pseudonimi, come pure, ove disponibili, tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio dell'interessato, nonché denominazione dell'autorità di rilascio. Il CIR può inoltre contenere i dati di cui al paragrafo 3. I rimanenti dati dell'ECRIS-TCN sono conservati nel sistema centrale.»;

6) l'articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ciascuna registrazione di dati è conservata nel sistema centrale e nel CIR fintanto che i dati relativi alla condanna o alle condanne pronunciate a carico dell'interessato sono conservati nel casellario giudiziale.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Allo scadere del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna cancella dal sistema centrale e dal CIR la registrazione di dati, inclusi i dati relativi alle impronte digitali o le immagini del volto. Tale cancellazione avviene automaticamente, se possibile, e in ogni caso non oltre un mese dalla scadenza del periodo di conservazione.»;

7) l'articolo è così modificato:

a) al paragrafo 1, i termini «ECRIS-TCN» sono sostituiti, con gli opportuni adattamenti grammaticali, da «sistema centrale e CIR»;

b) ai paragrafi 2, 3 e 4, i termini «sistema centrale» sono sostituiti, con gli opportuni adattamenti grammaticali, da «sistema centrale e CIR»;

8) all'articolo 10, paragrafo 1, la lettera j) è soppressa;

9) all'articolo 12, paragrafo 2, i termini «sistema centrale» sono sostituiti, con gli opportuni adattamenti grammaticali, da «sistema centrale dell'ECRIS-TCN e CIR».

10) all'articolo 13, paragrafo 2, i termini «sistema centrale» sono sostituiti, con gli opportuni adattamenti grammaticali,

da «sistema centrale, CIR».

11) all'articolo 23, paragrafo 2, i termini «sistema centrale» sono sostituiti, con gli opportuni adattamenti grammaticali,

da «sistema centrale e CIR»;

12) l'articolo 24 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I dati inseriti nel sistema centrale e nel CIR sono trattati ai soli fini di individuare lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali di cittadini di paesi terzi. I dati inseriti nel CIR sono inoltre trattati in conformità del regolamento (UE) 2019/818 al fine di agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nel sistema ECRIS-TCN in conformità del presente regolamento.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Fatto salvo il paragrafo 2, l'accesso ai fini della consultazione dei dati conservati nel CIR è riservato altresì al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e al personale debitamente autorizzato delle agenzie dell'Unione che sono competenti per gli scopi di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/818. Tale accesso è limitato conformemente alla misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei propri compiti per tali scopi, ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.»;

13) all'articolo 32, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del paragrafo 1, eu-LISA conserva i dati di cui a tale paragrafo nell'archivio centrale per le relazioni e le statistiche di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/818.»;

14) all'articolo 33, paragrafo 1, i termini «sistema centrale» sono sostituiti, con gli opportuni adattamenti grammaticali,

da «sistema centrale, CIR e ».