Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine
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L’articolo 7 AAS prevede una procedura speciale per il recepimento e la trasposizione di uno sviluppo dell’acquis di Schengen: in un primo momento l’UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l’avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Successivamente il Consiglio federale dispone di un termine di 30 giorni per comunicare al competente organo dell’UE (Consiglio dell’UE o Commissione europea) se e, all’occorrenza, entro quale termine intende recepire lo sviluppo notificatole. Il termine di 30 giorni inizia a decorrere dalla data dell’adozione dell’atto da parte dell’UE (art. 7 par. 2 lett. a AAS).
Se lo sviluppo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica di un atto da parte dell’UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note che, dal punto di vista svizzero, è considerato alla stregua di un trattato internazionale. Conformemente ai requisiti costituzionali, l’approvazione formale di questo trattato incombe al Consiglio federale o al Parlamento e, nel quadro di un referendum, al Popolo.
I due regolamenti UE da recepire sono giuridicamente vincolanti. Il recepimento dei presenti regolamenti UE deve pertanto avere luogo mediante scambio di note.
Nel presente caso, l’approvazione dello scambio di note compete all’Assemblea federale (cfr. n. 7.1 del presente rapporto esplicativo). Il 19 giugno 2019, la Svizzera ha informato l’UE nelle sue note di risposte che il recepimento dello sviluppo potrà essere vincolante «soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). La Svizzera dispone, per recepire e trasporre gli sviluppi di Schengen, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica degli atti da parte dell’UE. Entro tale termine deve inoltre aver luogo l’eventuale referendum.
Non appena la procedura nazionale è completata e tutti i requisiti costituzionali in vista del recepimento e della trasposizione dei regolamenti UE sono stati soddisfatti, la Svizzera ne informa per iscritto immediatamente il Consiglio dell’UE e la Commissione europea. Se non è indetto alcun referendum contro il recepimento e la trasposizione dei regolamenti UE, la comunicazione ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario. Tale comunicazione equivale alla ratifica dello scambio di note.
La mancata trasposizione entro i termini prestabiliti di uno sviluppo dell’acquis di Schengen da parte della Svizzera può implicare la cessazione della cooperazione Schengen e pertanto anche della cooperazione Dublino (art. 7 par. 4 AAS in combinato disposto con l’art. 14 par. 2 AAD8).
In base alla data di notifica da parte dell’UE (21 maggio 2019), il termine per recepire e trasporre i regolamenti UE scade dunque il 21 maggio 2021. Tuttavia il normale termine di due anni sarà prorogato in modo pragmatico se l’attuazione dell’atto nell’ambito dello spazio Schengen è prevista in una data successiva. È il caso di sin-
8 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo
ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera;