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Consultazione 2019/74: Ordinanza sugli identificativi univoci e sui dispositivi di sicurezza sugli imballaggi di medicamenti per uso umano · 6 pagine
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Art. 3 Data Matrix
1 Il titolare dell’omologazione codifica l’identificativo univoco con un codice a barre bidimensionale (Data Matrix).
2 Il titolare dell’omologazione può stampare il Data Matrix solo su una superficie dell’imballaggio liscia, uniforme e poco riflettente. Garantisce la qualità e la leggibilità della stampa e provvede affinché ogni imballaggio rechi un solo Data Matrix.
Art. 4 Numero di serie
Oltre al Data Matrix, sull’imballaggio deve essere stampato anche il numero di serie in un formato leggibile dall’uomo.
Art. 5 Dispositivi di sicurezza
I dispositivi di sicurezza che rivelano l’eventuale manomissione dell'imballaggio possono essere apposti anche sugli imballaggi di medicamenti per uso umano non soggetti a prescrizione.
Sezione 3: Sistema di banche dati
Art. 6 Contenuto
Per ogni imballaggio, il sistema di banche dati volto a verificare l’autenticità dei medicamenti e a identificare le singole confezioni contiene i seguenti dati:
a. il nome e l’indirizzo del titolare dell’omologazione;
b. il nome e l’indirizzo del fabbricante;
c. gli elementi dell’identificativo univoco di cui all’articolo 2;
d. il sistema di codifica del codice del prodotto.
Art. 7 Registrazione dei dati
1Il titolare dell’omologazione registra i dati di cui all’articolo 6 prima dell’immissione in commercio del medicamento interessato.
2 Il titolare dell’omologazione è responsabile della correttezza e della completezza dei dati.
Art. 8 Accesso al sistema di banche dati
1 I titolari dell’omologazione hanno accesso direttamente al sistema di banche dati per registrare i dati di cui all’articolo 7 nonché sostituire, verificare e disattivare gli identificativi univoci.
2 I grossisti e le persone autorizzate alla dispensazione hanno accesso al sistema di banche dati tramite un’interfaccia standard per verificare e disattivare gli identificativi univoci.