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Consultazione 2019/74: Ordinanza sugli identificativi univoci e sui dispositivi di sicurezza sugli imballaggi di medicamenti per uso umano · 6 pagine
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e. la distruzione dei dati;
f. le misure tecniche e organizzative di sicurezza e protezione delle informazioni.
Art. 13 Statistiche
1 Su richiesta, la SMVS mette a disposizione dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) le statistiche allestite sulla base dei dati registrati nel sistema di banche dati.
2 Le statistiche non devono consentire di risalire ai singoli utenti del sistema di banche dati.
3 L’UFSP può pubblicare le statistiche.
Sezione 4: Sostituzione, verifica e disattivazione di identificativi univoci
Art. 14 Sostituzione
Prima di sostituire un identificativo univoco, il titolare dell’omologazione:
a. verifica l’integrità del dispositivo di sicurezza e l’autenticità dell’identificativo univoco da sostituire; e
b. disattiva l’identificativo univoco da sostituire nel sistema di banche dati.
Art. 15 Verifica
1 Gli aventi diritto di accesso di cui all’articolo 8 capoversi 1 e 2 possono verificare l’autenticità degli identificativi univoci nel sistema di banche dati.
2 Se dalla verifica di un identificativo univoco risulta che non coincide con nessuno degli identificativi registrati nel sistema di banche dati o che è già stato disattivato:
a. nel sistema di banche dati viene attivato automaticamente un allarme e generata una voce che indica una potenziale contraffazione o un caso sospetto, a meno che il medicamento sia registrato come richiamato, ritirato dal mercato o destinato alla distruzione;
b. la singola confezione non può essere immessa in commercio.
Art. 16 Disattivazione
1Il titolare dell’omologazione disattiva l’identificativo univoco e inserisce un’apposita indicazione nel sistema di banche dati se:
a. il medicamento è richiamato, ritirato dal mercato o destinato alla distruzione;
b. il medicamento è stato rubato; o
c. il medicamento è fornito a titolo di campione gratuito a persone autorizzate alla dispensazione.