Progetto
Consultazione 2019/74: Ordinanza sugli identificativi univoci e sui dispositivi di sicurezza sugli imballaggi di medicamenti per uso umano · 6 pagine
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3L’appartenenza a un’organizzazione non può costituire un presupposto per l’accesso al sistema di banche dati.
4 Il titolare dell’omologazione ha accesso solo ai dati da lui registrati.
5 L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) ha accesso online al sistema di banche dati a scopo d’indagine.
Art. 9 Aggiornamento e conservazione dei dati
1 Il titolare dell’omologazione è responsabile dell’aggiornamento dei dati.
2 Il titolare dell’omologazione deve conservare i dati relativi al singolo medicamento per almeno un anno dopo la data di scadenza.
3 Alla scadenza del termine di cui al capoverso 2, il titolare dell’omologazione cancella i dati dal sistema di banche dati.
Art. 10 Gestione
1 Il sistema di banche dati è gestito per conto dell'Associazione Svizzera per la verificazione delle medicine (SMVO) dalla sua affiliata, la Società Svizzera per la verificazione delle medicine Sagl (SMVS).
2 La SMVO e la SMVS provvedono affinché:
a. gli aventi diritto di accesso di cui all’articolo 8 capoversi 1 e 2 siano autenticati e autorizzati e il sistema di banche dati possa essere utilizzato solo da loro;
b. non vengano divulgati segreti commerciali o di fabbricazione;
c. tutti i processi di trattamento dei dati vengano documentati;
d. le procedure di memorizzazione e trasferimento dei dati corrispondano allo stato attuale della tecnica.
Art. 11 Presunte contraffazioni e casi sospetti
1 Se la SMVS sospetta una contraffazione, verifica che non si tratti di un errore tecnico.
2 Se non si tratta di un errore tecnico e il sospetto trova conferma, la SMVS deve notificarlo a Swissmedic.
Art. 12 Regolamento sul trattamento dei dati
La SMVS emana un regolamento sul trattamento dei dati, che disciplina in particolare:
a. le responsabilità;
b. le interfacce tecniche;
c. la documentazione;
d. l’archiviazione;