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Consultazione 2019/74: Ordinanza sugli identificativi univoci e sui dispositivi di sicurezza sugli imballaggi di medicamenti per uso umano · 6 pagine
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2 Il grossista disattiva l’identificativo univoco e inserisce un’apposita indicazione nel sistema di banche dati o informa il titolare dell’omologazione se:
a. esporta il medicamento;
b. non può reinserire negli stock destinati alla vendita i medicamenti restituiti.
3 Le persone autorizzate alla dispensazione possono disattivare l’identificativo univoco se procedono alla dispensazione o distruggono la singola confezione.
Art. 17 Riattivazione
1 La riattivazione di identificativi univoci è ammessa solo nell’ambito della dispensazione di singole confezioni.
2 Se una persona autorizzata alla dispensazione vuole riattivare un identificativo univoco disattivato deve assicurarsi che non si tratti di un medicamento contraffatto e che la riattivazione non comporti alcun rischio per la sicurezza del medicamento. La persona autorizzata alla dispensazione tiene un registro al riguardo.
Sezione 5: Vigilanza
Art. 18
1 L’UFSP vigila sulla gestione del sistema di banche dati.
2 Approva gli statuti della SMVO.
3 All’UFSP devono essere consegnati per conoscenza i seguenti documenti:
a. gli statuti della SMVS;
b. il regolamento sul trattamento dei dati di cui all’articolo 12;
c. il regolamento sull’organizzazione e le competenze della SMVS;
d. eventuali contratti tra la SMVS e terzi concernenti prestazioni informatiche per il funzionamento del sistema di banche dati.
4 L’UFSP può esigere la presentazione di rapporti regolari, prescrivere verifiche esterne a carico della SMVO nonché effettuare ispezioni ed emanare istruzioni.
5 Ha accesso al sistema di banche dati per eseguire controlli a campione.
6 Può delegare compiti di vigilanza a terzi.
Sezione 6: Entrata in vigore
Art. 19
La presente ordinanza entra in vigore il ... .