Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/75: Legge sull'approvvigionamento di gas · 67 pagine
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6.5 Delega di competenze legislative
Le autorizzazioni a legiferare introdotte nella legge con la presente revisione si limitano a un oggetto ben preciso e sono sufficientemente precise quanto a contenuto, scopo e portata. Una delega che lascia al Consiglio federale un margine di manovra relativamente ampio si trova nell’articolo 2 capoverso 3 lettera a per la gestione dei comprensori isolati (Ticino e regione di Kreuzlingen). Il margine di manovra è necessario affinché il Consiglio federale possa prevedere soluzioni adeguate alla superficie e al collegamento tecnico alla rete di questi territori isolati, in particolare nella configurazione della gestione del bilancio e nella gestione della capacità del punto di attraversamento della frontiera di Bizzarone in Ticino. Altre norme di delegazione si trovano nella normativa sulla procedura e i compiti nei processi di cambio (art. 10) e per la più dettagliata configurazione della gestione del bilancio (art. 24 cpv. 5). Queste norme di delegazione alleggeriscono il testo di legge da disposizioni eccessivamente concrete e garantiscono che le relative disposizioni possano essere rapidamente adattate alle mutate condizioni o agli sviluppi tecnologici.
6.6 Protezione dei dati
L’articolo 35 capoverso 1 costituisce la base legale necessaria per l’elaborazione di dati personali da parte dell’UFE e della EnCom (cfr. art. 17 cpv. 1 LPD). Ai sensi dell’articolo 19 LPD le autorità federali possono comunicare dati personali qualora lo preveda esplicitamente una legge in senso formale. Il termine di comunicazione comprende anche la trasmissione di dati a terzi, incluso lo scambio di dati tra autorità federali. In questo senso l’articolo 36 capoverso 1 stabilisce che l’UFE e la EnCom si trasmettono a vicenda i dati necessari per l’adempimento dei propri compiti, compresi quelli degni di particolare protezione relativi a procedimenti e sanzioni penali di cui all’articolo 3 lettera c LPD. Un tale scambio di dati può risultare necessario in particolare a livello di collaborazione nel settore della regolazione Sunshine (art. 31). Se rilevante ai fini dell’adempimento dei compiti, sono obbligati a trasmettere i dati all’UFE e alla EnCom anche le altre autorità federali e cantonali (art. 36 cpv. 1). In base all’articolo 35 capoverso 2 il Consiglio federale può prevedere la possibilità per l’UFE e la EnCom di pubblicare determinati dati personali.
Lo scambio di dati previsto dall’articolo 33 capoverso 1 tra i diversi attori del mercato del gas non concerne dati degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 3 lettera c LPD, bensì in particolare dati anagrafici e di misurazione. Contemporaneamente gli attori interessati sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati. Pertanto uno scambio di dati, non necessario per un approvvigionamento di gas regolare, può avvenire solo con l’esplicito consenso della persona in questione (cfr. commenti all’art. 33 cpv. 1). In base all’articolo 21 capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 7 LPD il Consiglio federale può stabilire requisiti in materia di protezione dei dati dei sistemi di misurazione.