Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/75: Legge sull'approvvigionamento di gas · 67 pagine

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6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Nonostante la necessità del trasporto in condotta, nel diritto commerciale internazionale il gas è considerato un comune bene commerciale. Sono pertanto applicabili l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC66) e l’accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (GATT67). Inoltre i compiti dell’approvvigionamento di gas con carattere di servizio, tra cui ad esempio i servizi di misurazione, sono assoggettati all’accordo generale sugli scambi dei servizi (GATS68). La gestione degli aiuti statali si basa invece sull’accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative SCM69. Oltre a queste disposizioni del diritto commerciale internazionale, nei confronti dell’UE e degli Stati EFTA trova inoltre applicazione l’accordo di libero scambio Svizzera–UE del 197270 e la convenzione AELS del 196071. Il presente avamprogetto tiene conto di questi obblighi internazionali. In particolare è rilevante per il diritto commerciale internazionale la libertà di scelta creata nel quadro dell’apertura parziale del mercato.

6.3 Forma dell’atto

L’avamprogetto contiene disposizioni importanti che stabiliscono norme di diritto le quali, conformemente all’articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale, devono essere emanate sotto forma di legge federale. Come previsto, la LApGas segue quindi la procedura legislativa semplice.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

L’avamprogetto non è assoggettato al freno alle spese ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale, poiché non contiene né disposizioni in materia di sussidi né la base per la creazione di un credito d’impegno o di una dotazione finanziaria con nuove spese una tantum superiori a 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti superiori a 2 milioni di franchi. I costi supplementari per la EnCom e l’UFE connessi ai nuovi compiti nel mercato del gas sono coperti, se possibile interamente, attraverso emolumenti e tasse di vigilanza.

66 RS 0.632.20.

67 RS 0.632.21.

68RS 0.632.20, allegato 1B.

69RS 0.632.20, allegato 1A.13.

70Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica euro-

pea; RS 0.632.401.

71Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio;

RS 0.632.31.