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Consultazione 2019/77: 14.470 s Iv. Pa. Luginbühl. Fondazioni. Rafforzare l'attrattiva della Svizzera · 7 pagine

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Legge federale concernente il rafforzamento dell’attrattiva della Svizzera per le fondazioni

Art. 85 titolo marginale

D. Modifica-

zione

I. Dell’organiz-

zazione su pro-

posta dell’auto-

rità di vigilanza Art. 86 titolo marginale

II. Del fine su

proposta dell’au-

torità di vigi-

lanza o dell’or-

gano superiore

della fondazione

Art. 86a titolo marginale e cpv. 1, 3 primo periodo, 4 e 5

III. Del fine o1 L’autorità federale o cantonale competente modifica il fine o l’organizzazione della dell’organizza-

zione in virtù di fondazione su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di una riserva del morte se una modifica del fine o dell’organizzazione è stata prevista nell’atto di fonfondatore

dazione e sono trascorsi almeno dieci anni dalla costituzione della fondazione o dall’ultima modifica del fine o dell’organizzazione chiesta dal fondatore. I termini decorrono in modo indipendente gli uni dagli altri.

3Il diritto di esigere la modifica del fine o dell’organizzazione non si può cedere e non si trasmette per successione. …

4Se la fondazione è costituita da più persone, esse possono chiedere la modifica del fine o dell’organizzazione soltanto congiuntamente.

5L’autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all’autorità di vigilanza competente la prevista modifica del fine o dell’organizzazione della fondazione.

Art. 86b

IV. Modifiche L’autorità di vigilanza può, sentito l’organo superiore della fondazione, apportare accessorie

dell’atto di fon- modifiche accessorie all’atto di fondazione, sempreché esse appaiano giustificate da dazione motivi oggettivi e non pregiudichino i diritti di terzi.

Art. 86c

V. Forma delle Le modifiche dell’atto di fondazione di cui agli articoli 85–86b sono decise dalla commodifiche

petente autorità federale o cantonale o dall’autorità di vigilanza. Le modifiche non richiedono un atto pubblico.