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Consultazione 2019/77: 14.470 s Iv. Pa. Luginbühl. Fondazioni. Rafforzare l'attrattiva della Svizzera · 7 pagine
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Legge federale concernente il rafforzamento dell’attrattiva della Svizzera per le fondazioni
Art. 85 titolo marginale
D. Modifica-
zione
I. Dell’organiz-
zazione su pro-
posta dell’auto-
rità di vigilanza Art. 86 titolo marginale
II. Del fine su
proposta dell’au-
torità di vigi-
lanza o dell’or-
gano superiore
della fondazione
Art. 86a titolo marginale e cpv. 1, 3 primo periodo, 4 e 5
III. Del fine o1 L’autorità federale o cantonale competente modifica il fine o l’organizzazione della dell’organizza-
zione in virtù di fondazione su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di una riserva del morte se una modifica del fine o dell’organizzazione è stata prevista nell’atto di fonfondatore
dazione e sono trascorsi almeno dieci anni dalla costituzione della fondazione o dall’ultima modifica del fine o dell’organizzazione chiesta dal fondatore. I termini decorrono in modo indipendente gli uni dagli altri.
3Il diritto di esigere la modifica del fine o dell’organizzazione non si può cedere e non si trasmette per successione. …
4Se la fondazione è costituita da più persone, esse possono chiedere la modifica del fine o dell’organizzazione soltanto congiuntamente.
5L’autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all’autorità di vigilanza competente la prevista modifica del fine o dell’organizzazione della fondazione.
Art. 86b
IV. Modifiche L’autorità di vigilanza può, sentito l’organo superiore della fondazione, apportare accessorie
dell’atto di fon- modifiche accessorie all’atto di fondazione, sempreché esse appaiano giustificate da dazione motivi oggettivi e non pregiudichino i diritti di terzi.
Art. 86c
V. Forma delle Le modifiche dell’atto di fondazione di cui agli articoli 85–86b sono decise dalla commodifiche
petente autorità federale o cantonale o dall’autorità di vigilanza. Le modifiche non richiedono un atto pubblico.