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Consultazione 2019/77: 14.470 s Iv. Pa. Luginbühl. Fondazioni. Rafforzare l'attrattiva della Svizzera · 7 pagine
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Legge federale concernente il rafforzamento dell’attrattiva della Svizzera per le fondazioni
primo periodo.
Variante 2
Art. 9 cpv. 2 lett. i secondo e terzo periodo e capoverso 2bis
Stralciare
Art. 23 cpv. 2
2L’esenzione dall’imposta di persone giuridiche secondo il capoverso 1 lettere g e h non è di ostacolo a un indennizzo dei suoi organi conforme al mercato.
Art. 25 cpv. 1ter
1terPer quanto ai fini fiscali non possano essere considerate nel periodo fiscale in cui sono state fornite, le prestazioni volontarie di cui al capoverso 1 lettera c costituiscono oneri consentiti dall’uso commerciale nei due periodi fiscali successivi fino al limite determinato dal diritto cantonale.
Variante 1
Art. 25 cpv. 1ter
1terPer quanto ai fini fiscali non possano essere considerate nel periodo fiscale in cui sono state fornite, le prestazioni volontarie di cui al capoverso 1 lettera c costituiscono oneri consentiti dall’uso commerciale nei periodi fiscali successivi fino al limite determinato dal diritto cantonale.
Variante 2
Art. 25 cpv. 1ter
Stralciare
Art. 39b Informazioni sulle persone giuridiche esenti dall’imposta
Le autorità fiscali cantonali trasmettono almeno una volta all’anno le seguenti informazioni concernenti le persone giuridiche esenti dall’imposta secondo l’articolo 23 capoverso 1 lettera f:
a. ragione sociale;
b. forma giuridica;
c. sede e indirizzo;
d. data di costituzione;