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Consultazione 2019/77: 14.470 s Iv. Pa. Luginbühl. Fondazioni. Rafforzare l'attrattiva della Svizzera · 7 pagine

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Legge federale concernente il rafforzamento dell’attrattiva della Svizzera per le fondazioni

2. Legge federale del 18 giugno 20104 sul numero d’identificazione delle imprese

Art. 6 cpv. 2 lett. a n. 3 e 6-9 nonché lett. b

2Il registro IDI contiene i dati relativi alle seguenti caratteristiche delle unità IDI (dati IDI):

a. caratteristiche di base:

3. status dell’iscrizione nel registro di commercio con la data d’iscrizione e di cancellazione dell’iscrizione,

6. status dell’assoggettamento secondo la legge federale del 14 dicembre 19905 sull’imposta federale diretta (LIFD) con l’inizio dell’esenzione dall’imposta di cui all’articolo 56 capoverso 1 leggera g LIFD,

7. informazioni relative all’attività economica,

8. forma giuridica,

9. data della costituzione;

b. caratteristiche addizionali: dati per la distinzione più precisa dell’unità IDI, in particolare designazione dettagliata dell’unità IDI;

Art. 11 cpv. 1bis

1bisUn elenco di tutte le unità IDI esenti dall’imposta secondo l’articolo 56 capoverso 1 lettera g LIFD6 è pubblicato una volta all’anno.

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3. Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta

Art. 33a cpv. 2 e 3

2Il limite superiore di cui al capoverso 1 è maggiorato una sola volta dell’importo del versamento che il contribuente riceve da un’eredità, da un legato o da una donazione. Il limite maggiorato può essere fatto valere nell’anno dell’apertura della successione, della divisione ereditaria o della donazione oppure nell’anno seguente.

3Per quanto ai fini fiscali non possano essere considerate nel periodo fiscale in cui sono state fornite, le prestazioni volontarie di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere dedotte nei due periodi fiscali successivi fino al limite superiore di cui al capoverso 1.

4 RS 431.03

5 RS 642.11

6 RS 642.11

7 RS 642.11