Progetto
Consultazione 2019/77: 14.470 s Iv. Pa. Luginbühl. Fondazioni. Rafforzare l'attrattiva della Svizzera · 7 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
Legge federale concernente il rafforzamento dell’attrattiva della Svizzera per le fondazioni
2. Legge federale del 18 giugno 20104 sul numero d’identificazione delle imprese
Art. 6 cpv. 2 lett. a n. 3 e 6-9 nonché lett. b
2Il registro IDI contiene i dati relativi alle seguenti caratteristiche delle unità IDI (dati IDI):
a. caratteristiche di base:
3. status dell’iscrizione nel registro di commercio con la data d’iscrizione e di cancellazione dell’iscrizione,
6. status dell’assoggettamento secondo la legge federale del 14 dicembre 19905 sull’imposta federale diretta (LIFD) con l’inizio dell’esenzione dall’imposta di cui all’articolo 56 capoverso 1 leggera g LIFD,
7. informazioni relative all’attività economica,
8. forma giuridica,
9. data della costituzione;
b. caratteristiche addizionali: dati per la distinzione più precisa dell’unità IDI, in particolare designazione dettagliata dell’unità IDI;
Art. 11 cpv. 1bis
1bisUn elenco di tutte le unità IDI esenti dall’imposta secondo l’articolo 56 capoverso 1 lettera g LIFD6 è pubblicato una volta all’anno.
7
3. Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta
Art. 33a cpv. 2 e 3
2Il limite superiore di cui al capoverso 1 è maggiorato una sola volta dell’importo del versamento che il contribuente riceve da un’eredità, da un legato o da una donazione. Il limite maggiorato può essere fatto valere nell’anno dell’apertura della successione, della divisione ereditaria o della donazione oppure nell’anno seguente.
3Per quanto ai fini fiscali non possano essere considerate nel periodo fiscale in cui sono state fornite, le prestazioni volontarie di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere dedotte nei due periodi fiscali successivi fino al limite superiore di cui al capoverso 1.