Progetto
Consultazione 2019/83: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione in attuazione del «Piano d'azione Gestione integrata delle frontiere» e per garantire un aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera · 7 pagine
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l’autorità competente emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell’Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen.
Art. 9 Competenza per le verifiche sulle persone
1I Cantoni eseguono le verifiche di frontiera alle frontiere esterne Schengen sul loro territorio.
1bisIn caso di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera conformemente al codice frontiere Schengen, gli stessi sono eseguiti dall’AFD d’intesa con i Cantoni di confine.
2abrogato
Art. 65 Rifiuto d’entrata e allontanamento negli aerodromi che costituiscono
frontiera esterna Schengen
1Se l’entrata in Svizzera è rifiutata al momento della verifica di frontiera in un aerodromo che costituisce frontiera esterna Schengen, lo straniero deve lasciare immediatamente la Svizzera.
2L’autorità competente per la verifica di frontiera emana entro 48 ore mediante il modulo previsto nell’Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen4 una decisione motivata a nome della SEM. L’opposizione scritta contro tale decisione deve essere presentata alla SEM entro 48 ore dalla notificazione. Essa non ha effetto sospensivo. La SEM decide sull’opposizione entro 48 ore.
3La persona allontanata è autorizzata a trattenersi per 15 giorni al massimo entro la zona di transito internazionale o entro un settore definito dell’aerodromo per preparare la prosecuzione del viaggio, sempreché non siano disposti nei suoi confronti il rinvio coatto (art. 69), la carcerazione in vista di rinvio coatto o la carcerazione cautelativa (art. 76–78). Sono fatte salve le disposizioni relative all’ammissione provvisoria (art. 83) e alla presentazione di una domanda d’asilo (art. 22 LAsi5).
Art. 73 cpv. 1 lett. c e 2
1La competente autorità federale o cantonale può fermare persone sprovviste di permesso di soggiorno di breve durata, di permesso di dimora o di permesso di domicilio per:
c. assicurarne la consegna alle autorità di uno Stato limitrofo in virtù di un accordo di riammissione.
2Il fermo non può protrarsi oltre la durata della cooperazione, dell’interrogatorio o dell’eventuale trasporto necessari oppure oltre la consegna alle autorità competenti di uno Stato limitrofo e in ogni caso non oltre i tre giorni.
4Regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 mar. 2016,
che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, pag. 1.