Progetto
Consultazione 2019/83: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione in attuazione del «Piano d'azione Gestione integrata delle frontiere» e per garantire un aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera · 7 pagine
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d. momento dell’entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso, valico di frontiera e autorità competente per la verifica di frontiera.
Art. 103c cpv. 1 lett. a e 2 lett. a
1Le autorità seguenti possono inserire e trattare online i dati nell’EES conformemente al regolamento EES (UE) 2017/22268:
a. l’Amministrazione federale delle dogane e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di adempiere i loro compiti nell’ambito delle verifiche di frontiera;
2Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell’EES:
a. l’Amministrazione federale delle dogane e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare le verifiche di frontiera ai valichi delle frontiere esterne Schengen della Svizzera;
Art. 103g rubrica e cpv. 1–4
Verifica di frontiera automatizzata negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen
1Negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen le autorità competenti per la verifica di frontiera possono applicare una procedura di verifica di frontiera automatizzata.
2Alla procedura di verifica automatizzata …
3Il Consiglio federale disciplina le modalità della verifica di frontiera automatizzata.
4Nel quadro della verifica di frontiera automatizzata …
Art. 104 cpv. 1
1Per migliorare le verifiche di frontiera e lottare contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, su richiesta delle autorità competenti per la verifica di frontiera la SEM può, per determinati voli, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare alla SEM o alle autorità competenti per la verifica di frontiera i dati personali delle persone trasportate e i dati sul volo.
Art. 104a cpv. 1 lett. a e 3
1La SEM gestisce un sistema d’informazione sui passeggeri (sistema API) per:
a. migliorare le verifiche di frontiera.
8 Cfr. nota ad art. 103b cpv. 1.