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Consultazione 2019/83: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione in attuazione del «Piano d'azione Gestione integrata delle frontiere» e per garantire un aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera · 7 pagine
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b. gestire una zona di transito internazionale; e
c. mettere a disposizione, su richiesta della SEM, un alloggio economico per le persone che chiedono asilo all’aeroporto (art. 22 cpv. 3 LAsi7).
3Gli adeguamenti dei processi gestionali, le misure edilizie e i cambiamenti di destinazione che tangono la procedura di verifica di frontiera negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen devono essere previamente sottoposti per approvazione all’autorità competente per le verifiche di frontiera. È fatta salva la procedura di approvazione dei piani secondo la legislazione sulla navigazione aerea.
4Su richiesta dell’autorità competente per le verifiche di frontiera, la SEM può ordinare al gerente dell’aerodromo di adeguare i processi gestionali o le misure edilizie o può definire l’entità dei locali che il gerente deve mettere a disposizione gratuitamente. Fissa un termine ragionevole entro il quale queste misure devono essere realizzate.
5Il Consiglio federale può definire nel dettaglio gli obblighi di cui ai capoversi 1-3.
Art. 100a cpv. 2 prima frase
2I consulenti in materia di documenti assistono segnatamente le autorità competenti per le verifiche di frontiera, le imprese di trasporto aereo e le rappresentanze svizzere all’estero in occasione del controllo dei documenti.
Art. 102b cpv. 2
2Il Consiglio federale può autorizzare le imprese di trasporto aereo, i gerenti di aerodromi e altri servizi tenuti a verificare l’identità di persone a leggere a tal fine le impronte digitali registrate nel microchip.
Titolo prima dell’art. 103
Sezione 2: Dati dei passeggeri, sorveglianza e controlli agli aerodromi e obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo
Art. 103 cpv. 1 parte introduttiva e 2 prima frase
1L’arrivo di passeggeri all’aeroporto può essere sorvegliato mediante tecniche di individuazione. Le autorità competenti per la verifica di frontiera utilizzano i dati così ottenuti al fine di:
2Le autorità competenti per la verifica di frontiera comunicano al SIC le eventuali minacce concrete per la sicurezza interna o esterna del Paese constatate grazie alla sorveglianza.
Art. 103b cpv. 2 lett. d
2Le seguenti categorie di dati saranno trasmesse all’EES mediante l’interfaccia nazionale: