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Consultazione 2019/83: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione in attuazione del «Piano d'azione Gestione integrata delle frontiere» e per garantire un aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera · 7 pagine

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Art. 82 cpv. 3

3La Confederazione può, a tempo determinato, partecipare con una somma forfettaria giornaliera alle spese d’esercizio per il fermo di persone conformemente all’articolo 73 capoverso 1 lettera c. Una partecipazione finanziaria presuppone che:

a. la persona sia fermata in un centro cantonale di partenza situato in prossimità della frontiera;

b. nella zona di frontiera in questione si osservi un numero straordinariamente elevato di attraversamenti illegali della frontiera e di verifiche sulle persone; e

c. il centro cantonale di partenza sia destinato all’alloggio a breve termine di stranieri fermati e allontanati senza formalità nella zona di frontiera in questione al momento dell’attraversamento illegale della frontiera (art. 64c cpv. 1 lett. a).

Art. 92 rubrica

Obbligo di diligenza delle imprese di trasporto aereo

Art. 95 Altre imprese di trasporto

Il Consiglio federale può sottoporre altre imprese commerciali di trasporto alle disposizioni degli articoli 92–94, 122a e 122c qualora una parte della frontiera terrestre svizzera diventi una parte delle frontiere esterne Schengen. A tal fine tiene conto delle condizioni di cui all’articolo 26 della Convenzione del 19 giugno 19906 di applicazione dell’Accordo di Schengen.

Titolo prima dell’art. 95

Sezione 3: Obblighi dei gerenti di aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen

Art. 95a

1Il gerente di un aerodromo che costituisce frontiera esterna Schengen è tenuto a garantire i processi gestionali necessari in vista dello svolgimento ordinato delle verifiche di frontiera, ad adottare le misure edilizie del caso nonché a mettere gratuitamente a disposizione i locali necessari.

2Se l’aerodromo è un aeroporto internazionale, il gerente è inoltre tenuto a:

a. mettere a disposizione le necessarie strutture per consentire alle imprese di trasporto aereo responsabili di assistere gli stranieri che all’aeroporto si vedono rifiutare l’entrata o il prosieguo del viaggio;

6 Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giu. 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.