Progetto
Consultazione 2019/83: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione in attuazione del «Piano d'azione Gestione integrata delle frontiere» e per garantire un aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera · 7 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto
3Per migliorare le verifiche di frontiera e lottare contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, le autorità competenti per la verifica di frontiera possono consultare, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all’articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.
Art. 104c cpv. 1 e 4
1Per consentire alle autorità competenti per la verifica di frontiera di effettuare tali verifiche, di lottare contro la migrazione illegale e di eseguire gli allontanamenti, le imprese di trasporto aereo, su richiesta, mettono a loro disposizione le liste dei passeggeri.
4Le autorità competenti per la verifica di frontiera cancellano i dati entro 72 ore dalla ricezione.
Art. 108e cpv. 2 lett. b
2Le autorità o i terzi seguenti possono chiedere dati dell’ETIAS:
b. l’Amministrazione federale delle dogane e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di adempiere i loro compiti nell’ambito delle verifiche di frontiera alle frontiere esterne Schengen;
Art. 109a cpv. 2 lett. c
2Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:
c. l’Amministrazione federale delle dogane e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare le verifiche di frontiera;
1Le autorità competenti per le verifiche di frontiera e le imprese di trasporto possono scambiarsi i dati personali necessari per soddisfare l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 92 e l’obbligo di assistenza di cui all’articolo 93.
Art. 116 rubrica
Traffico di migranti e altre forme d’incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali nonché incitazione all’esercizio di un’attività lucrativa senza autorizzazione
Art. 122d Infrazioni dei gerenti di aerodromi
1Se non osserva il termine per l’attuazione di una misura ordinata dalla SEM secondo l’articolo 95a capoverso 4, il gerente di un aerodromo che costituisce frontiera esterna Schengen può vedersi imporre dalla SEM un onere giornaliero sino a 50 000 franchi.