Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/85: Messaggio concernente la riforma della previdenza professionale · 53 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
riforma soddisfano le due condizioni seguenti: essere stati assicurati almeno 15 anni nella previdenza professionale obbligatoria, avendo quindi conseguito un salario superiore alla soglia d’entrata LPP (21 330 fr. nel 2019), ed essere stati assicurati ininterrottamente nell’AVS nei dieci anni precedenti la prima riscossione del supplemento di rendita. In caso di riscossione della prestazione prevalentemente in forma di capitale non sussiste alcun diritto al supplemento di rendita.
Il supplemento di rendita sarà finanziato mediante un contributo salariale pari allo 0,5 per cento del reddito soggetto all’AVS conseguito dagli assicurati affiliati alla previdenza professionale, fino a concorrenza del reddito massimo assicurabile nella LPP (attualmente: 853 200 fr., ovvero dieci volte l’importo limite superiore di cui all’art. 8 cpv. 1 LPP). Il contributo dovrà essere esplicitamente prelevato da questo salario AVS, non solo sul salario assicurato secondo il regolamento degli istituti di previdenza.
Per mantenere il livello delle rendite, dall’entrata in vigore della riforma sarà garantito per tutta la vita un supplemento di rendita d’importo fisso a una generazione di transizione di 15 anni (prime cinque classi d’età: 200 fr.; seconde cinque: 150 fr.; ultime cinque: 100 fr.). Successivamente, le perdite riconducibili alla riduzione dell’aliquota minima di conversione al 6 per cento saranno inferiori, poiché negli anni successivi la riduzione della deduzione di coordinamento e l’adeguamento delle aliquote degli accrediti di vecchiaia permetteranno di accumulare un avere di vecchiaia più elevato. Di conseguenza, a partire dal 16° anno dall’entrata in vigore della riforma non sarà più necessario garantire un supplemento di rendita d’importo fisso a tutti i nuovi beneficiari di rendita. Il supplemento concorrerà allora principalmente a migliorare le prestazioni. Per le persone che raggiungeranno l’età ordinaria di pensionamento a partire dal 16° anno dall’entrata in vigore della modifica di legge, il Consiglio federale fisserà l’importo del supplemento di rendita ogni anno, per l’anno civile in questione, in funzione delle risorse disponibili.
3.2.3 Riduzione della deduzione di coordinamento e adeguamento delle aliquote degli accrediti di vecchiaia
Una delle misure volte a compensare la riduzione dell’aliquota minima di conversione LPP consiste nel dimezzamento della deduzione di coordinamento.
Attualmente la deduzione di coordinamento nella previdenza professionale obbligatoria corrisponde ai 7/8 della rendita massima di vecchiaia dell’AVS (ovvero 24 885 fr. nel 2019). Dimezzando questo importo (ovvero 12 443 fr.) il livello della previdenza degli assicurati con salari medio-bassi e/o impiegati a tempo parziale migliorerà. L’applicazione di una deduzione di coordinamento di 12 443 franchi produce infatti un effetto proporzionalmente più significativo su un salario annuo piuttosto basso che su uno piuttosto alto. Per esempio, per una persona che consegue un salario annuo di 40 000 franchi, il diritto vigente prevede una deduzione di coordinamento di 24 885 franchi sul salario, cosicché il suo salario coordinato è pari a 15 115 franchi. Con una deduzione di coordinamento ridotta a 12 443 franchi, il salario coordinato ammonterebbe invece a 27 557 franchi, il che rappresenta un miglioramento rispetto alla situazione attuale.
Questa misura tiene così conto delle nuove realtà (lavoro a tempo parziale, cumulo di attività professionali) e andrà a beneficio in particolare delle donne.