Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/85: Messaggio concernente la riforma della previdenza professionale · 53 pagine
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3 Punti essenziali del progetto
3.1 Riduzione dell’aliquota minima di conversione
• L’aliquota minima di conversione nella previdenza professionale obbligatoria sarà ridotta dal 6,8 al 6,0 per cento in una sola volta per essere adeguata alla speranza di vita e ai bassi rendimenti dei mercati finanziari.
Per quanto riguarda la riduzione dell’aliquota minima di conversione, si suppone che a lungo termine gli istituti di previdenza riusciranno a realizzare con i loro investimenti un rendimento medio dell’ordine del 3,5–4 per cento. In considerazione delle basi tecniche specifiche delle casse pensioni VZ 2015 e LPP 2015, come pure del margine necessario per costituire gli accantonamenti tecnici e finanziare i costi amministrativi connessi al versamento delle rendite, il presente progetto propone di fissare l’aliquota minima di conversione al 6 per cento all’età ordinaria di pensionamento. L’adeguamento sarà effettuato in una sola volta per gli uomini e per le donne all’età indicata. Si rammenta che un’aliquota del 6,8 per cento richiede un rendimento lordo di circa il 5 per cento.
Per quanto riguarda l’anticipazione o il rinvio della riscossione delle prestazioni di vecchiaia, il Consiglio federale avrà la facoltà di stabilire per via di ordinanza le aliquote minime di conversione corrispondenti. È infatti opportuno che non si lasci agli istituti di previdenza la possibilità di stabilirle a proprie discrezione, bensì che questa prassi venga resa uniforme per le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria.
Date le incertezze legate all’aliquota minima di conversione, in particolare per quanto riguarda la futura evoluzione dei tassi d’interesse, il Consiglio federale presenterà periodicamente, d’intesa con le parti sociali, un rapporto sulle basi di questa aliquota. Secondo le vigenti disposizioni della LPP, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un rapporto ogni dieci anni per determinare l’aliquota degli anni successivi. Questo intervallo sarà ridotto a cinque anni.
Per maggiore sicurezza, gli eventuali contributi destinati a finanziare la garanzia della conversione in rendita dovranno poter essere dedotti dai contributi dell’assicurato che sono presi in considerazione per il calcolo della prestazione d’uscita, a condizione che la loro entità sia fissata nel regolamento e che ne sia comprovata la necessità o il perito in materia di previdenza professionale ne raccomandi la riscossione. In questo modo si dovrebbe aumentare la trasparenza del finanziamento dei processi. Gli istituti di previdenza e le imprese di assicurazione potrebbero anche in futuro dover far fronte a perdite dovute alla conversione in rendita. Attualmente essi utilizzano in genere una parte dei premi di rischio per finanziare il processo di risparmio o l’aliquota di conversione garantita. L’introduzione di una nuova voce di premio dovrebbe aumentare la trasparenza dei flussi finanziari.