Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/85: Messaggio concernente la riforma della previdenza professionale · 53 pagine
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Conviene dunque optare per la soluzione qui esposta, che elimina i costi supplementari per la previdenza professionale degli assicurati di 55 anni e più, evitando al contempo ingenti costi supplementari.
La tabella seguente mostra che, in caso di un periodo di assicurazione completo di 40 anni, al compimento dell’età ordinaria di pensionamento le misure compensative a lungo termine permettono di raggiungere un livello di rendita di vecchiaia analogo a quello odierno, nonostante la riduzione dell’aliquota minima di conversione. La differenza è coperta dal supplemento di rendita (cfr. n. 3.2.2).
Tabella 3-2
Confronto della rendita di vecchiaia LPP con e senza la riforma LPP, in franchi
Rendita di vecchiaia all’età di 65 anni Rendita di vecchiaia all’età di 65 anni senza la riforma con la riforma
Salario coordinato massimo 60 435 72 877
Totale accrediti di vecchiaia in 500460
% del salario coordinato
302 175 335 234
Totale avere di vecchiaia
Aliquota minima di conversio- 6,8 % 6,0 %
ne
Rendita di vecchiaia 20 548 20 114
Per il calcolo della rendita si presume che la persona sia assicurata con il salario coordinato massimo per tutta la fase di risparmio. Secondo il sistema attuale, nel caso dell’esempio precedente si raggiunge una rendita di vecchiaia di 20 548 franchi (salario coordinato massimo del 2019 di 60 435 fr. x 500 % x 6,8 %, esclusi gli interessi, arrotondamento a cifre intere). Tenendo conto delle misure compensative a lungo termine, con un’aliquota minima di conversione del 6 per cento si ottiene una rendita di vecchiaia di 20 114 franchi (salario assicurato massimo di 72 877 fr. x 460 % x 6 %, esclusi gli interessi, arrotondamento a cifre intere).
3.2.4 Ripercussioni finanziarie delle misure compensative
Con l’adeguamento delle aliquote degli accrediti di vecchiaia e il dimezzamento della deduzione di coordinamento, il calcolo degli accrediti di vecchiaia secondo la LPP sarà ridefinito. Molti istituti di previdenza prelevano già oggi contributi di risparmio nettamente più elevati degli accrediti di vecchiaia prescritti dalla LPP; per esempio, determinano il salario assicurato in modo diverso, adeguano la deduzione di coordinamento al grado d’occupazione o applicano aliquote di contribuzione più alte. In seguito alla ridefinizione degli accrediti di vecchiaia, questi istituti di previdenza dovranno sostenere i costi supplementari previsti per il regime obbligatorio della LPP soltanto in misura ridotta, o non dovranno sostenerne affatto. Questi costi supplementari, al netto della previdenza sovraobbligatoria, sono indicati nella tabella sottostante quali «contributi supplementari effettivi». I contributi supplementari effettivi derivanti dalla ridefinizione degli accrediti di vecchiaia (adeguamento delle aliquote e della deduzione di coordinamento) ammonteranno al 41 per cento dei contributi supplementari previsti per il regime obbligatorio della LPP.