Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/85: Messaggio concernente la riforma della previdenza professionale · 53 pagine

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stabilire l’importo del supplemento di rendita. Se la riforma entrerà in vigore all’inizio del 2023, gli uomini nati nel 1973 o successivamente (e le donne nate nel 1974 o successivamente) non apparterranno più alla generazione di transizione (cfr. tabella precedente) e riceveranno quindi supplementi variabili sulla loro rendita di vecchiaia. Un uomo nato nel 1973 raggiungerà nel 2038 l’età ordinaria di pensionamento di 65 anni (e una donna nata nel 1974 quella di 64 anni). Poiché gli assicurati potranno anticipare di al massimo due anni la riscossione del supplemento di rendita (come nel caso della rendita AVS), i supplementi di rendita variabili (ridotti in seguito alla riscossione anticipata) inizieranno a essere pagati al più presto nel 2036.

In caso di entrata in vigore della presente modifica il 1° gennaio 2023, i beneficiari di rendite d’invalidità troppo giovani per appartenere alla generazione di transizione e il cui diritto a una rendita d’invalidità nascerà nel periodo transitorio riceveranno fino alla fine del 2035 (= anno di entrata in vigore + 12) un supplemento di rendita di 100 franchi al mese. In seguito, ossia dall’inizio del 2036 in caso di entrata in vigore il 1° gennaio 2023, per i supplementi di rendita di queste persone varrà l’importo stabilito dal Consiglio federale per l’anno civile in questione.

La riforma AVS 21 prevede che la riscossione della rendita di vecchiaia AVS potrà essere anticipata di al massimo tre anni. In tal caso, il Consiglio federale dovrebbe iniziare a stabilire l’importo del supplemento di rendita un anno prima, vale a dire già a partire dal 2035 in caso di entrata in vigore della riforma all’inizio del 2023, e la presente disposizione transitoria scadrebbe alla fine del 2034.

4.3 Legge sul libero passaggio (LFLP)

Art. 17 cpv. 2 lett. g

Il capoverso 2 elenca esaustivamente sei contributi destinati a finanziare prestazioni e a coprire costi che possono essere dedotti dai contributi da restituire all’assicurato in caso di uscita dall’istituto di previdenza. Queste deduzioni sono ammesse soltanto se i relativi tassi sono fissati nel regolamento e il fabbisogno figura nel conto annuale o se esse sono raccomandate dal perito in materia di previdenza professionale. Con la lettera g è introdotta la nuova possibilità di dedurre anche un contributo destinato a finanziare la garanzia di conversione in rendita. Lo scopo di questo nuovo contributo è quello di aumentare la trasparenza della deduzione dei contributi da parte degli istituti di previdenza e di impedire finanziamenti trasversali tra il processo di rischio e quello di risparmio (cfr. commento all’art. 37 cpv. 2 lett. b AP-LSA).

4.4 Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)

Art. 37 cpv. 2 lett. b

L’introduzione di un nuovo premio per la garanzia della conversione in rendita (conversione in rendita con aliquota di conversione garantita, ma eventualmente sottofinanziata) richiede un adeguamento della presente disposizione. Esso consentirà di rendere più trasparente il finanziamento dei processi e, in particolare, del processo di