Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/85: Messaggio concernente la riforma della previdenza professionale · 53 pagine

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(ridefinizione del salario coordinato e degli accrediti di vecchiaia) non saranno sufficienti a tal fine. A essere in questa situazione saranno soprattutto gli assicurati cui al momento della riduzione dell’aliquota mancheranno 15 anni o meno al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. Il livello delle rendite di vecchiaia e d’invalidità andrà mantenuto il più possibile anche per queste classi d’età. Dopo l’introduzione del supplemento di rendita sarà importante verificare periodicamente se e in che misura sarà stato possibile raggiungere questo obiettivo, sia per le 15 classi d’età della generazione di transizione che per il periodo a contare dal 16° anno dopo l’entrata in vigore della riforma. Il Consiglio federale dovrà procedere a questa verifica elaborando periodicamente un rapporto in merito. Il supplemento di rendita avrà anche lo scopo di migliorare la previdenza delle persone con redditi medio-bassi. Il presente articolo stabilisce che il rapporto dovrà indicare anche queste ripercussioni. Inoltre dovrà sempre fornire informazioni sul finanziamento del supplemento di rendita, ovvero sulle entrate da contributi, sui supplementi pagati, su eventuali importi residui degli anni precedenti e sull’evoluzione di questi valori.

Questo rapporto dovrà essere presentato contemporaneamente a quello sull’aliquota minima di conversione (cfr. art. 14 cpv. 3). La prospettiva di quest’ultimo è rivolta al futuro, dato che esso espone «le basi per la determinazione dell’aliquota minima di conversione» negli anni successivi, mentre il rapporto sul supplemento di rendita esaminerà in particolare le ripercussioni rilevate fino a quel momento sul livello delle rendite di vecchiaia e d’invalidità. Questo rapporto dovrà però anche indicare se e in che misura il supplemento di rendita continuerà a essere necessario per mantenere il livello delle rendite di vecchiaia e d’invalidità. La pubblicazione simultanea dei due rapporti consentirà pertanto di avere una migliore visione d’insieme rispetto alla loro pubblicazione a ritmo alternato. Non è da escludere che il rapporto secondo l’articolo 14 capoverso 3 e quello sul supplemento di rendita vengano in futuro riuniti in un unico rapporto generale. In tal caso, il Consiglio federale dovrà però badare a che questo non riduca la trasparenza riguardo alle ripercussioni del supplemento di rendita.

Art. 56 cpv. 1 lett. a

La vigente lettera a stabilisce che il fondo di garanzia ha il compito di versare sovvenzioni agli istituti di previdenza la cui struttura d’età è sfavorevole. Queste sovvenzioni non saranno più necessarie (cfr. commento all’art. 58). Mediante un rimando all’articolo 47h saranno pertanto introdotti nella presente lettera i nuovi compiti del fondo di garanzia connessi al supplemento di rendita (cfr. al riguardo anche il commento all’art. 47h).

Art. 58 Sovvenzioni in caso di sfavorevole struttura d’età

Secondo il diritto vigente, un istituto di previdenza ha diritto a sovvenzioni in caso di sfavorevole struttura d’età, se la somma degli accrediti di vecchiaia dei suoi assicurati supera il 14 per cento della somma dei corrispondenti salari coordinati. Dato che la scala degli accrediti verrà adeguata (cfr. art. 16), queste sovvenzioni possono essere soppresse (cfr. art. 56 cpv. 1 lett. b). Con la nuova scala, meno graduata, infatti, una struttura d’età sfavorevole non causerà più ingenti costi supplementari per i contributi.