Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/85: Messaggio concernente la riforma della previdenza professionale · 53 pagine

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Art. 47g Pagamento del supplemento di rendita

Cpv. 1: l’istituto di previdenza pagherà il supplemento di rendita ai beneficiari che adempiono le condizioni di cui agli articoli 47c e 47d, insieme alla rendita di vecchiaia o d’invalidità. Dato che il supplemento non è una prestazione in forma di rendita dell’istituto di previdenza, il principio di imputazione non sarà applicabile.

Cpv. 2: sarà versato un solo supplemento di rendita per persona. Molte persone ricevono una rendita di vecchiaia o d’invalidità da un unico istituto di previdenza, cosicché nel loro caso non sarà necessario alcun coordinamento particolare. Anche se il salario è assicurato presso più istituti di previdenza, per esempio se la previdenza di base è separata dalla previdenza per i quadri, l’avere di vecchiaia di cui all’articolo 15 capoverso 1 è di regola depositato presso un unico istituto e sarà quindi soltanto quest’ultimo a dover versare il supplemento di rendita (cfr. art. 47c cpv. 1 lett. e). Nella grande maggioranza dei casi sarà pertanto già chiaro quale tra più istituti di previdenza avrà il compito di pagare il supplemento di rendita. Per i singoli casi residui di persone che ricevono da più istituti di previdenza rendite di vecchiaia o d’invalidità basate su averi di vecchiaia LPP, occorrerà stabilire quale istituto dovrà pagare il supplemento di rendita. Questa competenza spetterà al Consiglio federale, che dovrà disciplinare le modalità del pagamento del supplemento in questi casi particolari.

Art. 47h Compiti del fondo di garanzia

Cpv. 1: il fondo di garanzia LPP, che amministra le entrate e le uscite relative al supplemento di rendita, rimborserà agli istituti di previdenza i supplementi da essi pagati. Esso avrà il diritto di compensare il rimborso dei supplementi di cui è debitore nei confronti di un istituto di previdenza con i contributi dovutigli da quest’ultimo. I dettagli saranno disciplinati nell’OFG.

Cpv. 2: per garantire che, conformemente al principio stabilito all’articolo 47b, a ogni beneficiario di rendita venga versato un solo supplemento, il fondo di garanzia terrà un registro di tutti i beneficiari di un supplemento di rendita. I dati da trasmettere consentiranno di determinare con certezza i beneficiari.

Cpv. 3: il fondo di garanzia provvederà a che ogni beneficiario di rendita riceva un solo supplemento. Ogni istituto di previdenza che versa un supplemento dovrà trasmettere al fondo di garanzia i dati necessari relativi all’avente diritto e al supplemento di rendita (cfr. cpv. 2). Se il fondo di garanzia constata che la persona in questione riceve già un supplemento di rendita, lo comunicherà all’istituto di previdenza. In tal caso non rimborserà il supplemento indebitamente pagato. Nella pratica avrebbe senso che gli istituti di previdenza, prima di pagare il primo supplemento di rendita, esigessero dagli assicurati una conferma scritta, debitamente firmata, secondo cui non ricevono un supplemento di rendita da nessun altro istituto di previdenza. Se la persona assicurata farà una dichiarazione falsa, in seguito non potrà più sostenere di avere riscosso in buona fede più supplementi di rendita. In questo modo per gli istituti di previdenza sarebbe più facile compensare i supplementi versati in eccesso con i futuri pagamenti di rendite.

Art. 47i Rapporto sul supplemento di rendita

Dopo l’entrata in vigore della riforma il supplemento di rendita servirà in primo luogo a compensare le ripercussioni della riduzione immediata dell’aliquota minima di conversione nel caso degli assicurati per i quali le misure sul fronte dei contributi