Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/85: Messaggio concernente la riforma della previdenza professionale · 53 pagine
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Art. 89d Calcolo delle prestazioni
Il diritto di coordinamento dell’UE prevede che per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia si debba per principio effettuare un calcolo comparativo e versare l’importo più elevato. In questo calcolo vengono confrontate la cosiddetta prestazione autonoma (calcolata secondo il diritto nazionale ed esclusivamente in base ai periodi di assicurazione maturati nello Stato in questione) e la prestazione pro rata, calcolata pro rata su tutti i periodi di assicurazione maturati in tutti gli stati dell’UE e dell’AELS (cfr. art. 52 del regolamento [CE] n. 883/2004).
Questo metodo di calcolo non deve essere applicato alle prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale (cfr. art. 52 cpv. 4 del regolamento [CE] n. 883/2004 in combinato disposto con l’elenco per la Svizzera nell’allegato VIII parte 1 del medesimo regolamento), come sancisce l’articolo 89d LPP per i diritti a prestazioni comprese nel campo d’applicazione della LPP.
Al supplemento di rendita, che è un nuovo tipo di prestazioni, sono però applicabili le regole di totalizzazione e calcolo pro rata dell’articolo 52 del regolamento (CE)
n. 883/2004, nel caso in cui debbano essere presi in considerazione periodi di assicurazione esteri per l’adempimento della durata minima di assicurazione (cfr. n. 7.2.5). Poiché il supplemento di rendita, diversamente dalle rendite di vecchiaia della previdenza professionale, non può essere calcolato autonomamente, nel presente articolo è introdotta una deroga per la nuova prestazione.
Disposizioni transitorie della modifica del...
a. Rendite correnti
Cpv. 1: sul piano formale questo capoverso corrisponde alla lettera a capoverso 1 della disposizione transitoria della modifica del 3 ottobre 2003 e garantisce che la nuova aliquota minima di conversione abbia effetto soltanto al momento della conversione dell’avere di vecchiaia in rendita e non influisca quindi sulle rendite già in corso al momento dell’entrata in vigore della presente modifica.
Dato che conformemente alla legge le rendite d’invalidità LPP continuano a essere versate e non sono sostituite da una rendita di vecchiaia LPP (cfr. art. 26 cpv. 3 LPP), nel caso di queste rendite il diritto minimo secondo la LPP continua a essere calcolato in base alla vigente aliquota minima di conversione, se in base al regolamento di un istituto di previdenza una rendita d’invalidità è sostituita da una rendita di vecchiaia regolamentare dopo l’entrata in vigore della presente modifica.
Cpv. 2: il supplemento di rendita è una misura compensativa volta ad attenuare l’effetto della riduzione dell’aliquota minima di conversione dal 6,8 al 6,0 per cento. Gli assicurati che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica saranno già beneficiari di una rendita avranno goduto, al momento della conversione in rendita, della garanzia dell’aliquota minima di conversione legale del 6,8 per cento sul loro avere LPP. Il capoverso 1 chiarisce che questa garanzia continuerà a sussistere anche con il nuovo diritto. I beneficiari di rendite correnti non avranno pertanto diritto al supplemento di rendita.
b. Importo del supplemento di rendita per la generazione di transizione
Cpv. 1: le persone maggiormente colpite dalla riduzione dell’aliquota minima di conversione saranno quelle vicine al pensionamento. La disposizione transitoria stabi-