Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/85: Messaggio concernente la riforma della previdenza professionale · 53 pagine
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lisce l’importo del supplemento di rendita per queste persone. Esse riceveranno per tutta la vita supplementi di rendita fissi, che a differenza del supplemento di rendita di cui all’articolo 47e non verranno adeguati.
La ridefinizione degli accrediti di vecchiaia e il salario coordinato non basteranno per compensare la riduzione della rendita che le persone della generazione di transizione subiranno in seguito all’abbassamento dell’aliquota minima di conversione dal 6,8 al 6,0 per cento. Senza supplemento di rendita, una persona di 64 anni con un reddito annuo pari al limite superiore LPP di 85 320 franchi subirebbe una riduzione della rendita di circa 200 franchi al mese. Per garantire l’attuale livello delle prestazioni agli assicurati più anziani, dopo l’entrata in vigore della presente riforma le 15 classi d’età della generazione di transizione riceveranno per tutta la vita un supplemento di rendita d’importo garantito. Esso ammonterà a 200 franchi al mese e consentirà di colmare la lacuna delle persone che subiranno la riduzione maggiore (cfr. esempio precedente). Al contempo, il supplemento di rendita determinerà fin dall’entrata in vigore della riforma un sensibile miglioramento delle prestazioni degli assicurati con redditi modesti, tra cui si contano in particolare molte persone occupate a tempo parziale e donne.
Dato che con il passare degli anni le nuove disposizioni concernenti gli accrediti di vecchiaia e il salario coordinato compenseranno sempre più l’effetto della riduzione dell’aliquota minima di conversione, l’importo fisso del supplemento di rendita concesso a vita non sarà identico per tutte le 15 classi d’età della generazione di transizione, ma sarà graduato (200, 150 e 100 fr.).
Se per esempio la modifica di legge entrerà in vigore all’inizio del 2023, i supplementi di rendita saranno i seguenti:
Importo del supplemento diAnno di nascitaAnno di nascita donne (senza rendita uomini AVS 21)
200 franchi al mese Dal 1958 al 1962 Dal 1959 al 1963
150 franchi al mese Dal 1963 al 1967 Dal 1964 al 1968
100 franchi al mese Dal 1968 al 1972 Dal 1969 al 1973
La riforma AVS 21 prevede l’introduzione di un’età di riferimento unica di 65 anni per le donne e per gli uomini; in tal caso le classi d’età degli uomini indicate nella tabella varrebbero anche per le donne.
Cpv. 2: in caso di riscossione anticipata della rendita, anche ai supplementi di rendita della generazione di transizione saranno applicate le medesime aliquote di riduzione previste nella LAVS (cfr. anche il commento all’art. 47e cpv. 2).
c. Importo del supplemento sulla rendita d’invalidità per gli assicurati non appartenenti alla generazione di transizione
Nei primi anni dopo l’entrata in vigore della presente riforma non occorrerà che il Consiglio federale stabilisca l’importo del supplemento di rendita per ogni anno civile, perché per le persone che raggiungeranno in questi anni l’età di pensionamento secondo l’articolo 13 capoverso 1 gli importi sono già stabiliti per legge nella lettera b della disposizione transitoria. In caso di entrata in vigore della presente modifica di legge il 1° gennaio 2023, questa fase durerà fino alla fine del 2035, poiché a partire dal 1° gennaio 2036 vi saranno per la prima volta persone non appartenenti alla generazione di transizione che potranno ricevere un supplemento su una rendita di vecchiaia anticipata. Per quell’anno e tutti gli anni seguenti il Consiglio federale dovrà pertanto