Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/85: Messaggio concernente la riforma della previdenza professionale · 53 pagine

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• i calcoli si basano sui valori del 2019 (livello salariale, deduzione di coordinamento ecc.).

Le ripercussioni della riforma sulle rendite e sui contributi cambieranno a seconda dell’età degli assicurati al momento dell’entrata in vigore. Pertanto si è scelto di considerare sei età in modo da poter rilevare queste differenze secondo un modello preciso. Qui di seguito è spiegato perché sono state scelte le varie età e quali saranno le conseguenze sui rispettivi contributi e rendite (v. tabella 5–3).

• 25 anni: queste persone accumuleranno tutto il loro avere di vecchiaia in base alle nuove disposizioni. Nel loro caso, le prestazioni stabilite dal diritto vigente si possono confrontare pienamente con quelle previste dal diritto successivo alla riforma.

• 40 anni: queste persone accumuleranno la maggior parte del loro avere di vecchiaia in base alle nuove disposizioni. L’aliquota degli accrediti di vecchiaia verrà inoltre abbassata dal 10 al 9 per cento.

• 50 anni: queste persone appartengono alla prima classe d’età che riceverà un supplemento variabile di anno in anno anziché un supplemento di rendita fisso garantito per tutta la vita, come nel caso della generazione di transizione.

• 55 anni: queste persone appartengono alla prima classe d’età che riceverà un supplemento di rendita di 100 franchi al mese e per la quale l’aliquota degli accrediti di vecchiaia scenderà dal 18 al 14 per cento.

• 60 anni: queste persone appartengono alla prima classe d’età che riceverà un supplemento di rendita di 150 franchi al mese.

• 65 anni: queste persone appartengono alla prima classe d’età per la quale la rendita sarà calcolata con la nuova aliquota di conversione del 6,0 per cento e che riceverà un supplemento di rendita di 200 franchi al mese.

Ulteriori informazioni sulle singole voci della tabella:

• per «contributi» s’intendono gli accrediti di vecchiaia applicati attualmente e per «contributi supplementari» le variazioni degli accrediti, compresi i contributi per il finanziamento del supplemento di rendita, soltanto per la parte (metà) a carico dei lavoratori e per la relativa fascia d’età;

• la voce «rendita mensile» indica l’importo mensile della rendita di vecchiaia LPP all’età di pensionamento di 65 anni, mentre la voce «differenza tra le rendite» la variazione dell’importo della rendita, compreso il supplemento garantito su di essa.