Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/87: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero di due accordi con l'Unione europea concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo con gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi · 52 pagine
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attuazione è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3). Sia nell’Accordo di partecipazione a Prüm e nel Protocollo Eurodac conclusi con l’UE sia nell’Accordo PCSC concluso con gli Stati Uniti, i primi due presupposti non sono adempiuti. Infatti, possono essere denunciati in ogni momento e non prevedono l’adesione ad alcuna organizzazione internazionale.
Resta da verificare se gli accordi comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o se la loro attuazione richiede l’emanazione di una legge federale. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale.
I presenti accordi contengono disposizioni importanti contenenti norme di diritto, nella misura in cui disciplinano il recepimento degli sviluppi, i diritti di partecipazione degli esperti ai gruppi di lavoro o il confronto automatizzato di determinati dati. Se queste regole dovessero essere emanate nel diritto interno, lo sarebbero a livello di legge federale conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost. I decreti federali concernenti l’approvazione degli accordi con l’UE nonché con gli Stati Uniti sottostanno pertanto a referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.
Gli accordi rafforzano la cooperazione delle autorità di polizia e giudiziaria di entrambi gli Stati contraenti nell’ambito della prevenzione e del perseguimento penale dei reati. Le autorità di perseguimento penale avranno in particolare ampie possibilità di scambiare dati dattiloscopici e sui profili del DNA nonché, nel quadro dell’Accordo di partecipazione a Prüm, dati sui veicoli e i loro detentori. Tale scambio dovrebbe avvenire in modo automatizzato e renderà più agevole il loro lavoro.
L’Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sottostanti al referendum (art. 24 cpv. 3 LParl).
In virtù dell’articolo 141a capoverso 2 Cost., se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà a referendum facoltativo, l’Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l’attuazione del trattato. Le disposizioni legali proposte dall’avamprogetto traspongono nel diritto svizzero l’Accordo del 27 giugno 2019 tra l’Unione europea e la Confederazione Svizzera ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI, della decisione 2008/616/GAI e della decisione quadro 2009/905/GAI, il Protocollo del 27 giugno 2019 tra l’Unione europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto nonché l’Accordo del 12 dicembre 2012 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi.
Tali disposizioni derivano direttamente dagli obblighi ivi contenuti. L’avamprogetto dell’atto normativo può dunque essere incluso nei decreti concernenti l’approvazione degli accordi succitati.