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Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 6 pagine
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Allegato 2 (art. 3 cpv. 2 lett. a)
Limitazioni completive o derogatorie delle emissioni degli impianti speciali
Cifra 112 rubrica nonché cpv. 1 e 2
Ossidi d’azoto e ammoniaca
1 Le emissioni di ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, non devono superare 200 mg/m3.
2 Le emissioni di ammoniaca non devono superare 30 mg/m3.
Cifra 113
Le emissioni di ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, in ogni caso però almeno a 400 mg/m3.
Cifra 114 cpv. 2, 3 e 4
2 Le emissioni di sostanze organiche gassose vanno indicate come carbonio totale.
3 L’autorità fissa un valore limite specifico all’impianto per il carbonio totale, tenendo conto della composizione delle materie prime naturali in base alle seguenti condizioni:
a. le emissioni di sostanze organiche gassose derivanti dal riciclaggio di rifiuti secondo la cifra 111 capoverso 2 possono essere pari a 10 mg/m3;
b. il valore limite non deve superare 50 mg/m3 in totale.
4 L’UFAM emana raccomandazioni sulla procedura idonea a determinare le emissioni di sostanze organiche gassose derivanti da materie prime naturali.
Cifra 115
Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare 10 mg/m3.
Cifra 119 cpv. 1 lett. a
1 Si deve misurare e registrare continuamente il tenore nei gas di scarico di:
a. ossidi d’azoto e ammoniaca;