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Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 6 pagine
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Allegato 3 (art. 3 cpv. 2 lett. b)
Limitazioni completive o derogatorie delle emissioni degli impianti a combustione
Cifra 523 cpv. 2bis e 3
2bisL’autorità stabilisce le dimensioni dell’accumulatore per le caldaie con potenza termica nominale superiore a 500 kW. Se le caldaie sono utilizzate per produrre calore ambientale o per riscaldare l’acqua, devono essere munite di un accumulatore di calore con un volume di almeno 25 litri per kW di potenza termica nominale.
3 In deroga ai capoversi 1, 2 e 2bis, l’autorità ha la facoltà di fissare una capacità di accumulazione inferiore se ciò è indicato per motivi tecnici o d’esercizio.