Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/19: Modifiche di ordinanze concernenti il settore di competenza dell'UFE con entrata in vigore all'inizio del 2021 · 15 pagine
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Riferimento: BFE-011.112.20-1/13/4
2. Risultati della consultazione
Il presente rapporto sintetizza i pareri pervenuti, senza alcuna pretesa di esaustività1.
2.1. Ordinanza sull'energia
2.1.1 Art. 2 cpv. 2 (obbligo di fornire le garanzie d'origine)
Il Cantone VS sostiene la precisazione redazionale dell'articolo 2 capoverso 2 OEn. SSH ritiene che la modifica sia comprensibile nel contesto generale.
2.1.2 Art. 9a (impianti per la misurazione del vento non soggetti ad autorizzazione)
La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione si è espressa a favore della nuova
disciplina. Si tratta in particolare di 18 Cantoni (AI, AR, BE, BL, BS, GE, GR, JU, NE, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS e ZH), dell’UCS, dei partiti PLR, PVL e PSS, nonché dell’AES, Alpiq, CFC, VUE,
Avenergy Suisse, HKBB, NWA e Agora Schweiz.
Le associazioni ambientaliste Pro Natura, WWF, Amici della natura Svizzera, Vogelwarte Sempach, Greenpeace e l'ATA rifiutano l'abrogazione dell'obbligo di autorizzazione edilizia per gli impianti
temporanei argomentando che i piloni di misurazione potrebbero rappresentare un pericolo per gli uccelli e che, in assenza di procedure di autorizzazione edilizia, potrebbero venire a mancare le condizioni per la protezione degli uccelli. Il Club Energia Svizzera è contrario al potenziamento
dell'energia eolica in Svizzera e quindi si oppone in linea di principio alla norma proposta.
L'avamprogetto posto in consultazione prevede nel suo articolo 9a capoverso 2 che i Cantoni possano introdurre una semplice procedura di notifica, anziché l'abrogata procedura di autorizzazione, per la realizzazione di dispositivi di misurazione temporanei.
I Cantoni LU e SZ nonché l'USC chiedono che questo obbligo di notifica venga introdotto in modo vincolante in tutti i Cantoni.
L'associazione Archeologia Svizzera chiede che l'articolo 9a venga adeguato in modo che le
costruzioni temporanee siano esentate dall'obbligo di autorizzazione solo se non vengono toccati interessi di protezione prioritari come ad esempio i siti archeologici.
2.1.3 Art. 13 cpv. 2 (definizione della potenza)
SHH chiede che l'attuale definizione della capacità delle centrali idroelettriche («potenza meccanica lorda media») sia sostituita con «potenza meccanica lorda», poiché quest'ultima è costante.
2.1.4 Art. 16 (raggruppamento ai fini del consumo proprio; non rientra nel progetto in consultazione)
I Verdi, SP, Greenpeace, Amici della natura Svizzera, Pro Natura, FSE, WWF, Swissolar ed EVG Zentrum vorrebbero che venissero adeguata la disciplina della partecipazione di locatari e affittuari a un raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP). Nel dettaglio,
‒ il prezzo addebitato ai locatari per i costi interni dovrebbe soddisfare solo il criterio di essere inferiore a 1 ct./kWh rispetto al prodotto elettrico standard esterno;
‒ dovrebbe essere chiarito che i costi per la distribuzione dell'elettricità acquistata esternamente possa essere addebitata ai locatari;
‒ nella revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico e nell’ambito della relativa
apertura del mercato dell'energia elettrica dovrebbe essere introdotta una tutela dei diritti acquisiti per gli RCP, in modo che i locatari di un RCP non possano passare a un altro
fornitore di energia elettrica;
1 Per l'elaborazione dell'avamprogetto sono stati presi in considerazione e valutati tutti i pareri, secondo l'articolo 8 della legge federale sulla procedura di consultazione (LCo; RS 172.061). 4/15 BFE-D-A33C3401/711