Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/19: Modifiche di ordinanze concernenti il settore di competenza dell'UFE con entrata in vigore all'inizio del 2021 · 15 pagine
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Riferimento: BFE-011.112.20-1/13/4
2.1.6 Art. 76 (rendiconto finanziario, rinvio del termine)
VS, AES, USAM e NWA Schweiz sono d'accordo con la proposta di rinviare al 6 gennaio il termine per la trasmissione delle indicazioni necessarie al rendiconto finanziario.
2.2. Ordinanza sulla promozione dell'energia
2.2.1 Art. 9 lett. b e d (deroga al limite inferiore; non rientra nel progetto di consultazione)
SSH e Mhylab propongono che l'esenzione relativa al limite inferiore si applichi anche agli impianti in cui vengono attuate misure di risanamento di cui all'articolo 34 della legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LENu; RS 730.0).
Inoltre, alla lettera b dovrebbe essere aggiunto che i rinnovamenti non devono di per sé implicare ulteriori interventi in corsi d’acqua.
2.2.2 Art. 14 cpv. 3 (riduzione del termine di notifica del passaggio alla commercializzazione diretta)
Tutti i partecipanti che si sono espressi a riguardo (GE, VS, PSS, Alpiq, AES, Suissetec, USAM,
Swissolar, USC, Ökostrom Schweiz, NWA e Agora) sono d'accordo con la riduzione del termine di notifica del passaggio alla commercializzazione diretta. Ökostrom Schweiz e l'USC chiedono che il ritorno al sistema del prezzo di mercato di riferimento sia possibile in qualsiasi momento.
2.2.3 Art. 31 cpv. 2 (ampliamenti di impianti RIC)
L'adeguamento dell'articolo 31 capoverso 2 OPEn è accolto dai Cantoni AI, VS e ZG nonché da UCS, HEV, Greenpeace, Pro Natura, FSE, ATA, WWF, SSES, Swissolar, VUE, Agora, NWA e Prométerre. Nessuno dei partecipanti alla consultazione ha respinto il progetto.
2.2.4 Art. 47 cpv. 1 (precisazione della lett. a - portata massima dell’acqua per centrali flessibili)
SH, VS, PS, FSP, HKBB e NWA si dicono esplicitamente favorevoli alla precisazione. SHH ne prende atto senza entusiasmo. Il Cantone GR propone di estendere le disposizioni relative all'esigenza di stoccaggio anche ad altre tecnologie.
Dal canto loro, alcuni altri partecipanti alla consultazione sono contrari all'inasprimento del criterio della misura considerevole. A loro avviso, le centrali ad acqua fluente sono fondamentali per la sicurezza di approvvigionamento. L'inasprimento invia un segnale errato rendendo più difficile ottenere un
contributo d'investimento (AG, TI, VD, economiesuisse, Club Energia Svizzera, SWV, AES, Alpiq e Mhylab).
Il Cantone VD teme che singoli gestori di centrali ad acqua fluente utilizzino per la produzione
«serbatoi di accumulo giornalieri» non ancora utilizzati e siano quindi soggetti a nuovi risanamenti della forza idrica. Ciò invaliderebbe la relativa pianificazione cantonale.
2.2.5 Allegato 1.1 (definizione degli impianti autonomi)
AG, BL, GR, VD, SH, VS, SP, SSH, Club Energia Svizzera, HKBB, NWA, AES e Alpiq accolgono espressamente l'adeguamento. SHH sarebbe d'accordo con l'estensione della definizione anche agli impianti accessori.
VUE propone di completare la definizione come segue: le centrali con utilizzo di acqua di dotazione e le centrali idroelettriche (…) sono considerati impianti autonomi a condizione che soddisfino i requisiti di legge rilevanti per gli impianti autonomi. In questo modo si garantirebbe che gli impianti non
costituiscano un ostacolo per i pesci.
6/15 BFE-D-A33C3401/711