Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici

colpi. I Cantoni stabiliscono anche l’eventuale riconoscimento reciproco delle prove cantonali.

Art. 1b Abbattimento di animali selvatici

1L’abbattimento di animali selvatici nella caccia, nel caso di abbattimenti straordinari ordinati dalle autorità nonché nell’ambito dell’autodifesa, è autorizzato solo per le persone esperte di cui all’articolo 177 dell’ordinanza del 23 aprile 20081 sulla protezione degli animali. È considerata esperta una persona che ha superato un esame cantonale di caccia o un esame di guardacaccia.

2Durante la caccia e nel caso degli abbattimenti ordinati dalle autorità, gli animali selvatici possono essere abbattuti solo con armi da fuoco portatili e con munizioni che non sono vietate. Sono fatte salve le disposizioni di cui al capoverso 6 e all’articolo 2a capoversi 2 e 3.

3Sono vietate le seguenti armi da fuoco portatili:

a. armi la cui canna misura meno di 45 cm;

b. armi il cui calcio non è fissato al dispositivo, che sono dotate di un calcio pieghevole o di telescopio, o la cui lunghezza può essere ridotta piegandole;

c. armi la cui canna può essere svitata;

d. armi semiautomatiche con caricatore con oltre due cartucce;

e. armi a pallini di calibro superiore a 18,2 mm (calibro 12) oppure

f. armi da fuoco per il tiro a raffica.

4Sono vietate le munizioni con i seguenti proiettili:

a. per gli artiodattili e le marmotte: proiettili a palla singola di piombo o con un nucleo di piombo;

b. per gli uccelli acquatici: pallini di piombo, pallini di rame, pallini di zinco;

c. per le lepri comuni e le lepri variabili: pallini di piombo;

d. munizione a palla singola la cui velocità alla bocca è inferiore a quella del suono;

e. munizione a palla singola con proiettili blindati.

5Al fine di garantire una caccia adeguata alla protezione degli animali, i Cantoni disciplinano anche i requisiti di potenza e di calibro della munizione nonché le distanze massime di tiro consentite.

6Per l’abbattimento di emergenza della selvaggina che non è in grado di fuggire, possono essere utilizzate per il colpo di grazia anche le armi da pugno. Se il colpo di grazia mette in pericolo persone, cani da caccia o beni materiali importanti possono essere utilizzati anche:

a. per la selvaggina di grandi dimensioni: coltelli e lance per dare una stoccata nella zona cardiopolmonare;

b. per la selvaggina di piccole dimensioni: oggetti duri per dare un colpo.

Le disposizioni di questo nuovo articolo servono a migliorare la protezione degli animali durante la caccia e consentono anche di migliorare la sistematica dell’ordinanza sulla caccia. In questo articolo sono disciplinate le armi autorizzate per l’«abbattimento» o per l’«abbattimento di emergenza» di selvaggina, mentre nell’articolo successivo figurano i mezzi ausiliari vietati per la «caccia». Capoverso 1: questo capoverso stabilisce i requisiti per le persone che uccidono la selvaggina. Secondo l’ordinanza sulla protezione degli animali, l’uccisione di animali vertebrati è consentita solo alle persone esperte (art. 177 OPAn), Questo vale anche per l’abbattimento di selvaggina, sia nell’ambito della caccia in caso di abbattimenti ordinati dalle autorità (p.es. secondo gli art. 7a o 12 cpv. 2 LCP) come pure in caso di autodifesa (secondo l’art. 12 cpv. 3 LCP). In questo contesto, i guardacaccia e i cacciatori sono considerate persone competenti se hanno dimostrato le loro conoscenze specifiche in occasione di un esame cantonale di guardacaccia o di caccia. Oltre all’esame, tuttavia, serve anche un’esperienza pratica regolare (art. 177 cpv. 1bis OPAn). A questo proposito, i Cantoni stabiliscono da quando un cacciatore o un guardacaccia esperto perde le competenze acquisite per mancanza di pratica (ovvero numero di anni senza aver cacciato attivamente).

1 RS 455.1

8 153-00010/00001/00085/00006/T194-0066