Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/22: Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP) · 68 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 62Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla caccia – Versione per la prima consultazione degli uffici
Art. 3 lett. b
D’intesa con i Cantoni, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) ha facoltà di arrecare lievi modifiche alla designazione degli oggetti, a condizione che la diversità delle specie sia protetta. Sono considerate lievi:
b. la riduzione del perimetro per un massimo del dieci per cento della superficie dell’oggetto, se il perimetro viene ampliato con una superficie almeno equivalente;
All’articolo 3 lettera b l’aggettivo «equivalente» rimane invariato in italiano (la modifica concerne il testo tedesco). Questa disposizione attua l’articolo 11 capoverso 3 LCP, che parla anch’esso di un sostituto «equivalente». L’equivalenza comprende fondamentalmente due dimensioni, la dimensione della parte di una zona e la sua qualità in termini di diversità delle specie e degli spazi vitali. Quando si riduce la dimensione di un perimetro esistente di una zona protetta, la Confederazione e i Cantoni devono disporre di un certo margine di manovra che non sia determinato solo dalla superficie. In un caso specifico, può avere senso sostituire una superficie che deve essere liberata dal perimetro della zona di protezione della fauna con un’area un po’ più piccola ma tanto più importante come spazio vitale per determinate specie destinatarie.
Art. 5 cpv. 1 lett. fbis ,g e i, cpv. 3
1Nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali:
fbis. la circolazione di aeromobili civili senza occupanti, in particolare di droni, è vietata; sono fatte salve le operazioni di polizia e le operazioni di salvataggio. Inoltre i Cantoni accordano eccezioni per;
1. la ricerca scientifica;
2. i programmi di sorveglianza degli effettivi di animali e degli spazi vitali;
3. le ispezioni alle infrastrutture;
4. le registrazioni fotografiche o video realizzate nell’ambito di un evento autorizzato secondo l’articolo 5 capoverso 2 OAPFS e per produzioni di pubblico interesse.
g. la pratica dello stand-up paddle, del kitesurf o l’impiego di attrezzature analoghe come pure la pratica delmodellismo navale sono vietati. I Cantoni accordano eccezioni;
i. il taglio del legno e la manutenzione delle siepi e dei boschetti campestri sono vietati dal 1° marzo al 31 agosto. Sono escluse le misure per combattere i danni alle foreste e per garantire la sicurezza.
3 Abrogato
L’articolo 5 dell’ordinanza sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori disciplina le disposizioni relative alla protezione delle specie e sarà completato come segue.
Capoverso 1: l’uso di aeromobili senza occupanti (in particolare di droni) nelle riserve di uccelli acquatici e migratori era già vietato nell’attuale lettera fbis. Questo divieto deve essere integrato da una possibilità di deroga da parte dei Cantoni. Tali eccezioni possono avere un senso, per esempio per il monitoraggio ufficiale delle zone protette o per la trasmissione televisiva di eventi sportivi (ad es. gare ciclistiche). Questa disposizione recepisce nel diritto federale la prassi attuale dei Cantoni di rilasciare permessi eccezionali. In ogni caso, è chiaro che si tratta di eccezioni, che devono essere giustificate caso per caso. I motivi che rendono possibili tali eccezioni sono elencati ai numeri 1-4. La lettera g vieta l’uso di tavole per lo stand-up paddle. Tali dispositivi sono percepiti dagli uccelli come un pericolo particolare e fuggono su lunghe distanze. Tale comportamento di fuga è particolarmente problematico per i grandi stormi di uccelli migratori (p. es. anatre) che svernano sui nostri laghi. Non si tratta di un nuovo divieto in linea di principio, ma la menzione esplicita degli stand-up paddle rende questo articolo più comprensibile. Tuttavia, l’uso di tali attrezzature sportive nelle riserve di uccelli acquatici e migratori era già proibito dalla legislazione in vigore, in quanto questi dispositivi avevano un «effetto di disturbo analogo» a quello dei kite surf. Per il futuro, quindi,
62 153-00010/00001/00085/00006/T194-0066