Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/3: Modifica dell'Ordinanza sugli emolumenti in materia di radioprotezione (OEm-RaP) · 9 pagine
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30 novembre 2018), si è dovuto eseguire una valutazione degli emolumenti per lo smaltimento delle scorie radioattive completamente da zero. In questa sede, da una parte sono stati nuovamente determinati i costi di raccolta, condizionamento e deposito intermedio delle scorie attraverso un calcolo dei costi complessivi effettuato dall’IPS5, dall’altra, partendo dalle stime elaborate nella succitata proposta del Consiglio federale, è stato stabilito il nuovo prezzo al metro cubo (m3) per il deposito in strati geologici profondi. Al paragrafo 2 del presente rapporto sono illustrate più dettagliatamente le basi di calcolo (cfr. sottoparagrafo «Allegato G»).
Sinora, per le licenze per la manipolazione di radiazioni ionizzanti per le aziende industriali e artigianali nel campo di vigilanza della Suva che sottostanno alla LAINF, l’UFSP (autorità preposta al rilascio delle licenze6) fatturava un emolumento forfetario dell’importo di 200 franchi secondo l’allegato lettera A cifra II numero 11 OEm-RaP. Con tale somma tuttavia si copriva esclusivamente il dispendio sostenuto dall’UFSP per la registrazione dei dati rilevanti per la licenza nella banca dati, la verifica della completezza dei dati e degli allegati della domanda di licenza, eventuali domande/richieste di documentazione successive ai richiedenti, il rilascio, il rinnovo e la revoca della licenza e la stampa, l’invio e l’archiviazione delle decisioni e della documentazione. La valutazione delle domande di licenza delle aziende industriali e artigianali è tuttavia eseguita per l’UFSP dalla Suva, la quale si sobbarca quindi un onere di verifica. Sinora si presupponeva che nelle aziende che occupano lavoratori dipendenti in Svizzera e che sottostanno alla LAINF tale onere fosse direttamente coperto dal premio supplementare che l’azienda stessa è tenuta a pagare. Una verifica eseguita dalla Suva in merito alla prassi di rimborso ha tuttavia messo in luce che attraverso tale premio supplementare è possibile coprire i costi per la vigilanza nelle aziende, ma non la valutazione tecnica delle domande di licenza. Ad oggi quindi, i costi sostenuti dalla Suva per quest’ultima operazione non sono coperti. Per coprire sia i costi dell’UFSP che della Suva, l’emolumento forfetario di 200 franchi di cui all’allegato lettera A cifra II numero 11 dell’ordinanza vigente è abrogato. Per il rilascio delle licenze ora sarà riscosso un emolumento forfetario già presente all’allegato lettera A cifra II della corrispondente categoria di licenza. Poiché i costi per l’attività di vigilanza della Suva nelle aziende che sottostanno alla LAINF sono già coperti direttamente dal premio supplementare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, l’emolumento corrispondente sarà ridotto del 15 per cento.
All’allegato lettera A cifra II OEm-RaP, per le licenze per la manipolazione di radiazioni ionizzanti nella categoria di licenza per le applicazioni non mediche, è introdotto l’impiego di personale in aziende terze, sinora assente. Tale situazione, che si verifica spesso nella prassi, concerne aziende che inviano il proprio personale in aziende terze che necessitano di provvedimenti di radioprotezione: in questo caso, la licenza implica prevalentemente un onere amministrativo che comprende per esempio il rilascio della licenza e la verifica delle relative condizioni. In base a tale onere, l’emolumento forfetario è fissato a 300 franchi.
Il termine «importi forfetari» all'articolo 5 capoverso 1 e nel titolo dell’allegato è stralciato. In linea di principio, l’allegato continua a contenere importi forfettari, ma prevede anche la possibilità di un calcolo dell’emolumento in funzione del dispendio. Di conseguenza, occorre adeguare l’articolo 5 capoverso 1 e il titolo dell’allegato.
5 Istituto Paul Scherrer
6 Cfr. art. 30 LRaP in combinato disposto con l’art. 11 cpv. 1 ORaP