Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/31: Modifica della legge federale sulla navigazione aerea · 9 pagine

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4 Aspetti giuridici

Costituzionalità

Il progetto si basa sull'articolo 87 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.)7. Tale articolo conferisce alla Confederazione la competenza legislativa in materia di aviazione civile. La presente revisione di legge rientra nell'ambito di questa competenza della Confederazione.

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La prevista revisione della legge sulla navigazione aerea riguarda un settore del traffico aereo nel quale la Svizzera si è impegnata a soddisfare requisiti a livello internazionale mediante accordi conclusi con altri Stati. Accordi internazionali di questo tipo sono stati conclusi con l'ICAO, l'UE e altri Paesi. L'accordo rilevante in questa sede è quello del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo8. Nel quadro di tale Accordo, la Svizzera intende recepire il regolamento (UE) 2018/1042. Ciò avviene con una decisione del Comitato misto per il trasporto aereo dell'Unione europea e della Svizzera che modifica l'allegato all'Accordo con il recepimento dei rispettivi regolamenti UE. Ai fini di un'attuazione conforme al diritto internazionale, i provvedimenti previsti a livello nazionale devono essere compatibili con gli impegni internazionali. Le modifiche proposte soddisfano questa condizione.

Forma dell'atto

Il progetto contiene importanti disposizioni legislative che devono essere emanate sotto forma di legge federale ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 Cost. e dell'articolo 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento9 (LParl). L'atto sottostà a referendum facoltativo.

Protezione dei dati

4.4.1 Controlli del tasso di alcolemia

I risultati delle ispezioni di rampa vengono registrati nella banca dati centralizzata SAFA dell'UE. Anche gli esiti dei controlli del tasso di alcolemia vengono inseriti nella banca dati. Queste informazioni non contengono tuttavia né dati personali dei membri dell'equipaggio né i tassi alcolemici riscontrati. Ai fini della protezione dei dati della persona interessata, essi devono essere trasmessi all'UE in forma anonima. La base normativa di riferimento è il regolamento (UE) 2018/1042.

4.4.2 Diritto di informazione dei medici

La nuova normativa prevista crea le basi giuridiche necessarie per la trasmissione all'UFAC di dati degni di particolare protezione dei membri dell'equipaggio interessati.

7 RS 101.

8 RS 0.748.127.192.68.

9 RS 171.10.

9 / 9 COO.2207.111.4.4719319