Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/31: Modifica della legge federale sulla navigazione aerea · 9 pagine

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sorveglianza di uno Stato membro dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea AESA (compresi anche gli operatori svizzeri). Ai programmi partecipano 49 Paesi3, tra cui la Svizzera. I controlli sono effettuati dalle autorità aeronautiche competenti. In Svizzera le ispezioni di rampa sono svolte dall'Ufficio federale dell'aviazione civile.

Quando viene ispezionato un aeromobile di un Paese terzo per verificarne la conformità ai requisiti operativi e tecnici, si parla di ispezione SAFA (Safety Assessment Foreign Aircraft); quando viene ispezionato un aeromobile di uno Stato membro dell'AESA, si parla invece di ispezione SACA (Safety Assessment Community Aircraft). Le ispezioni degli operatori nazionali sono considerate ispezioni SANA (Safety Assessment National Aircraft). SAFA utilizza come standard di ispezione le norme dell'Organizzazione internazionale per l'Aviazione Civile (ICAO), mentre SACA e SANA utilizzano i regolamenti di attuazione del diritto europeo in materia di aviazione civile.

Le ispezioni riguardano in primo luogo i documenti, i manuali, le licenze, la pianificazione del volo, le condizioni generali dell'aeromobile, l'equipaggiamento di sicurezza in cabina e la gestione delle merci pericolose.

Tutti i risultati delle ispezioni sono messi a disposizione degli altri Stati partecipanti in una banca dati centralizzata gestita dall'AESA. L'autorità di sorveglianza dell'operatore o dello Stato di immatricolazione viene inoltre direttamente informata in merito a eventuali gravi irregolarità. Il ruolo dell'AESA è garantire una costante standardizzazione del programma, analizzare i dati della banca dati e informare la Commissione UE e gli Stati partecipanti se vengono individuati rischi per la sicurezza.

Ai sensi del nuovo regolamento (UE) 2018/1042, nell'ambito di queste ispezioni i membri dell'equipaggio degli aeromobili nazionali, degli aeromobili di un Paese terzo o di uno Stato membro dell'AESA sono sottoposti anche a controlli casuali del tasso di alcolemia.

L'AESA fornisce alle autorità nazionali competenti un elenco degli operatori dell'UE e dei Paesi terzi per i quali il controllo del tasso di alcolemia risulta prioritario sulla base di una valutazione dei rischi effettuata dall'Agenzia. L'elenco viene utilizzato per stabilire le priorità. Tutti gli altri controlli devono essere effettuati conformemente al principio della non discriminazione, vale a dire indipendentemente dalla nazionalità, dall'immatricolazione, dal luogo di partenza o da quello di destinazione. Fattori decisivi sono ad esempio i dati del traffico, il volume di passeggeri e i voli a lungo raggio.

La modifica delle disposizioni relative alle ispezioni di rampa ha lo scopo di contribuire in modo significativo a ridurre il rischio per la sicurezza che può presentarsi a causa di un consumo eccessivo di alcol da parte dei membri dell'equipaggio.

1.1.3 Proposta relativa a una nuova regolamentazione e motivazioni

Il presente progetto di legge intende adeguare le disposizioni nazionali alle nuove prescrizioni dell'UE. Attualmente, in caso di sospetto consumo eccessivo di sostanze alcoliche, gli organi di polizia o i capi d'aerodromo sottopongono i membri dell'equipaggio a un esame. I capi d'aerodromo sono tenuti a consegnare le persone interessate alla polizia, poiché non possono effettuare essi stessi il controllo (art. 100tercpv. 2 LNA). Alla luce delle nuove disposizioni dell'UE, l'articolo 100terLNA deve essere modificato nel senso che i membri dell'equipaggio possono essere sottoposti a un controllo del tasso di alcolemia anche in mancanza di indizi di ebrietà.

Secondo il regolamento (UE) 2018/1042, questi controlli devono essere effettuati dall'autorità nazionale competente. In Svizzera, i controlli nell'ambito delle ispezioni di rampa degli aeromobili e dei relativi equipaggi spettano agli ispettori dell'UFAC, in collaborazione con gli organi di polizia cantonali. La procedura di controllo si basa per analogia sulle prescrizioni relative all'accertamento del tasso di alcolemia

3 Stato al 1° dicembre 2019.

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