Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/31: Modifica della legge federale sulla navigazione aerea · 9 pagine

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In caso di indizi di ebrietà o di influsso di narcotici o di sostanze psicotrope, resta in vigore la possibilità di ordinare esami disciplinata nel capoverso 1. La possibilità di ordinare un prelievo del sangue, finora disciplinata dal capoverso 1 secondo periodo, viene invece spostata al capoverso 3bis. Pertanto un prelievo del sangue è consentito sia nei casi sospetti di cui al capoverso 1 che nell'ambito di test alcolemici casuali secondo il capoverso 3.

Con l'introduzione del nuovo capoverso 3, i membri dell'equipaggio, nel quadro delle ispezioni di rampa (SAFA/SACA/SANA), possono essere sottoposti a test alcolemici da parte degli ispettori dell'UFAC anche senza preavviso, conformemente al diritto dell'Unione europea.

Lo svolgimento e la valutazione dei controlli del tasso di alcolemia nel quadro delle ispezioni di rampa e la messa a disposizione delle relative apparecchiature di misurazione sono assicurati dalle autorità di polizia cantonali e non dagli ispettori dell’UFAC. Dati i loro compiti, le autorità di polizia possiedono già le conoscenze, le competenze e l'esperienza specialistiche per lo svolgimento dei test come pure le necessarie apparecchiature. In base alle loro esigenze, esse vengono coinvolte nella pianificazione annuale delle ispezioni di rampa e informate tempestivamente circa un'imminente ispezione.

Se rifiuta di sottoporsi al test, la persona interessata non può effettuare il volo o continuare i relativi preparativi.

I membri dell'equipaggio, prima di tutti il comandante, vengono informati dall'UFAC subito dopo l'imbarco in merito al previsto test alcolemico e alla sua portata. Se il controllo avviene al di fuori dell'aeromobile, i membri dell'equipaggio vengono sottoposti al test senza previa comunicazione al comandante. L'esecuzione vera e propria del test si basa sulle normative UE in materia nonché sugli attuali Acceptable Means of Compliance (AMC) e sul Guidance Material (GM)6 rilevanti in materia. Nella misura in cui le norme e le raccomandazioni dell'UE non contengono indicazioni sulle procedure, si applicano a titolo complementare e per analogia le disposizioni del diritto svizzero in materia di circolazione stradale relative ai test alcolemici. A tal fine una norma di delega è inserita al capoverso 4. Prescrizioni più precise in relazione al controllo del tasso di alcolemia sono disciplinate a livello di ordinanza.

Secondo la normativa UE, devono essere effettuati fino a due test etilometrici (misurazione della concentrazione di alcol nell'aria espirata). La misurazione della concentrazione di alcol nell'aria espirata non deve superare la concentrazione equivalente di alcol nel sangue pari a 0,2 grammi per litro. Se il primo test risulta negativo, l'interessato potrà riprendere la propria attività. In caso di risultato positivo, viene eseguito un secondo test, tenendo conto di un adeguato intervallo di tempo tra un test e l'altro. Se anche il secondo test risulta positivo, l'interessato sarà sospeso dal servizio con effetto immediato e dovrà affrontare le relative conseguenze a livello amministrativo e penale.

I risultati del test alcolemico sono registrati in forma anonima nella banca dati SAFA dell'AESA e senza indicazione dei livelli di alcolemia.

Se al posto degli etilometri precursori si utilizzano etilometri probatori, analogamente all'applicazione delle relative disposizioni del diritto svizzero in materia di circolazione stradale non è necessario un prelievo del sangue. Il prelievo del sangue deve tuttavia essere ordinato, se la persona interessata lo richiede. Il capoverso 4 viene adeguato in modo da tenere conto del rimando al diritto europeo e alle disposizioni del diritto svizzero in materia di circolazione stradale.

6 ARO.RAMP.106 Alcohol Testing in Annex II (Part ORO) del regolamento (UE) 2018/1042 nonché AMC1, GM1, GM2 e GM 3 relativi alla ARO.RAMP.106. 7 / 9 COO.2207.111.4.4719319